COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione n. 04/233: Delibera interpretativa in tema di rarefazione ( Martone Figurati)
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(Seduta del 1.4.2004)
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LA COMMISSIONE
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VISTO il punto 3.3.4. dell’accordo nazionale del 23 novembre 1999 e succ.modd. sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto ferroviario, secondo cui “l’intervallo tra un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque inferiore a tre giorni…”;
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VISTO il punto 3.3.5. dello stesso accordo, a norma del quale “ al fine di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore ad un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama”;
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RILEVATO che questa Commissione è già intervenuta (v. delibere in data 19.9.2003 - pos. 16652 e 30.1.2004 n. 04/08 – pos 17571) per evitare che il succedersi a pochi giorni di distanza tra sciopero nazionale e sciopero locale possa incidere, nello stesso ambito, sulla continuità del servizio senza il rispetto di un intervallo minimo;
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ESAMINATO il problema relativo all’interpretazione del citato punto 3.3.4., per quanto riguarda l’ambito di applicazione della regola sull’intervallo “soggettivo” di tre giorni tra un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto e l’individuazione delle ipotesi di coincidenza soggettiva dei soggetti proclamanti;
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ESAMINATO, altresì, il problema relativo all’interpretazione del citato punto 3.3.5., per quanto riguarda l’ambito di applicazione della regola sull’intervallo “oggettivo” di un giorno tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo;
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TENUTO CONTO delle osservazioni formulate da alcune organizzazioni sindacali, anche nel corso di apposite audizioni, in ordine alle difficoltà emerse in sede applicativa sulla base di un’interpretazione rigorosa delle disposizioni in questione;
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CONSIDERATO che l’accordo citato non definisce i bacini di utenza rispetto ai quali si deve ritenere applicabile la regola sulla rarefazione oggettiva;
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RITENUTO opportuno procedere all’individuazione delle Regioni nelle quali lo sciopero deve essere considerato di rilevanza nazionale;
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RITENUTO, altresì, opportuno precisare i criteri di computo dei giorni che devono intercorrere tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo;
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RILEVATO che la regolamentazione vigente non qualifica come “liberi” i detti giorni;
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DELIBERA
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che, al di fuori delle ipotesi in cui può trovare applicazione il principio della concentrazione di cui al punto 3.3.5., secondo capoverso, dell’Accordo sopra indicato, in tema di rarefazione trovino applicazione i seguenti criteri interpretativi:
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1) la regola dell’intervallo “soggettivo” di tre giorni tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate dallo stesso soggetto e dallo stesso livello sindacale, nelle seguenti ipotesi:
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a) tra diversi scioperi nazionali;
b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale;
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2) nelle ipotesi in cui le singole azioni di sciopero sono, invece, proclamate da diversi livelli della stessa sigla sindacale, trova applicazione la regola della rarefazione “oggettiva”, nei termini di cui al successivo punto 3 );
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3) la regola della rarefazione “oggettiva” di un giorno tra effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo è applicabile qualora le singole azioni di sciopero siano proclamate da sigle sindacali diverse, nelle seguenti ipotesi:
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a) tra diversi scioperi nazionali;
b) tra diversi scioperi locali incidenti sullo stesso ambito territoriale;
c) tra sciopero nazionale e sciopero locale, idoneo, per la sua collocazione, a provocare effetti sul sistema ferroviario nazionale, salvo che non sia espressamente prevista la limitazione al solo traffico locale;
d) tra diversi scioperi locali di rilevanza nazionale, nei termini di cui al precedente punto c);
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4) la previsione della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l’effettuazione del precedente, con riguardo sia all’intervallo “soggettivo” che a quello “oggettivo”, non è, invece, applicabile (fermo restando il rispetto dell’obbligo di preavviso):
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a) tra scioperi locali incidenti su diversi ambiti territoriali;
b) tra sciopero nazionale e sciopero a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo traffico locale (ai fini della esatta qualificazione dello sciopero come “a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo traffico locale”, nell’atto di proclamazione, la prevista specificazione delle modalità dello sciopero deve contenere tutte le indicazioni necessarie ad escludere che la proclamata astensione si rifletta sul traffico che prescinde dall’ambito locale);
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5) in ogni caso, nella predetta ipotesi di cui al precedente punto 4 b), al fine di garantire il contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, si farà riferimento all’intervallo di dieci giorni tra le date di effettuazione degli scioperi (termine desumibile dalla ratio dell’art.2, 2°comma della legge n.146/1990 e succ.modd., nonchè dalla lettura combinata delle disposizioni in tema di preavviso e di rarefazione oggettiva, di cui ai punti 3.1. e 3.3.5. dell’accordo citato);
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6) i giorni che devono intercorrere tra effettuazione e proclamazione non vengono considerati liberi, con la conseguenza che in caso di previsto intervallo di tre giorni, lo sciopero potrà essere proclamato il terzo giorno successivo a quello della effettuazione della precedente astensione, e nel caso del minore intervallo di un giorno in quello immediatamente successivo;
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7) di invitare le parti destinatarie a formulare osservazioni e indicazioni in ordine alla individuazione degli scioperi locali incidenti sul bacino d’utenza nazionale;
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DISPONE
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la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Ferrovie dello Stato s.p.a. e alle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, SMA-CONFSAL, UGL-FERROVIE, ORSA e SULT.
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