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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 01/149 Accordo stipulato dalle Ferrovie dello Stato SpA e dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SMA/FAST-CONFSAL, UGL-Ferrovie (pos. 9624)
(Seduta del 29 novembre 2001)

 


FATTO: stipulazione accordo nazionale del 29 ottobre 2001, riguardante il settore del trasporto ferroviario.
DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità dell’adeguamento dell’accordo del 23.11.1999 contenuto nell’accordo del 29 ottobre 2001.
MOTIVAZIONE: corrispondenza dell’accordo alla legge n.83/2000 e alle esigenze espresse dalla Commissione in tema di intervalli e di modalità di effettuazione degli scioperi festivi.

 


LA COMMISSIONE

nel procedimento n. pos.9624, su proposta dei Proff. Cella e Pinelli, adotta all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO

 


1. che, con deliberazione n.01/101 del 13 settembre 2001, la Commissione ha valutato idoneo ai sensi dell’art.13, 1°comma, lett.a) della legge n.146/1990 (rinnovata dalla legge n.83/2000) l’accordo intervenuto fra le parti del 18 aprile 2001 in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione;

 


2. che, con la stessa delibera, la Commissione - nel mentre ricostruiva il complesso itinerario di adeguamento dell’accordo del 23 novembre 1999, un itinerario segnato da inviti della Commissione e da incontri negoziali tra le parti - ha formulato una proposta di provvisoria regolamentazione in tema di intervalli soggettivi e oggettivi tra azioni di sciopero e di modalità di effettuazione degli scioperi festivi;

 


3. che le finalità perseguite dalla Commissione riguardavano da una parte l’adeguamento delle regole sugli intervalli ai contenuti della legge n.83/2000, dall’altra la rigorosa limitazione del ricorso alla modalità dello sciopero festivo senza prestazioni garantite;

 


4. che, dopo la formulazione della proposta, la Commissione ha condotto una serie di audizioni con le parti sociali e con le associazioni degli utenti, nei giorni 24 e 25 ottobre 2001;

 


5. che, nell’audizione delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SMA/FAST-CONFSAL e UGL-Ferrovie, nel mentre si dichiarava una sostanziale accettazione delle regole proposte sugli intervalli, sul tema dello sciopero festivo, pur nella comprensione di alcune delle esigenze esposte dalla Commissione, si manifestava dissenso per le regole proposte, in specie per quanto attiene alla consultazione referendaria;

 


6. che tuttavia le suddette organizzazioni sindacali esprimevano la propria disponibilità a continuare nella trattativa con FS s.p.a., per la ricerca di una soluzione soddisfacente;

 


7. che, nell’audizione delle organizzazioni sindacali UCS, ORSA, FAST-CONFSAL, FISAST-CISAS e Fed.Int.Sind.Aut.Sett.Trasp.-CONFAIL, è stato espresso un sostanziale dissenso sulle regole contenute nella proposta della Commissione;

 


8. che, nella stessa audizione, il rappresentante dell’ORSA, riguardo alla collocazione oraria dello sciopero festivo contenuta nella proposta della Commissione (dalle ore 13.00 del giorno prefestivo alle ore 13.00 del giorno festivo), aveva rilevato come tale collocazione pregiudicasse il rispetto della fascia serale garantita per i pendolari nel giorno prefestivo;

 


9. che, nell’audizione delle organizzazioni degli utenti (Codacons, Cittadinanzattiva, Altro Consumo), venivano espressi pareri sostanzialmente positivi sulla proposta della Commissione;

 


10. che, nell’audizione dei rappresentanti aziendali (FS s.p.a., Agens) con la presenza dei rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, veniva espresso un sostanziale assenso sulla proposta della Commissione, pur ricordando alcune difficoltà di attuazione tecnica che avrebbero potuto seguire alla suddetta proposta;

 


11. che, nella stessa audizione, i Commissari presenti facevano rilevare, a seguito del dissenso espresso dalle organizzazioni sindacali, l’impossibilità del mantenimento della verifica referendaria, essendo il referendum affidato per la sua attuazione alla buona disponibilità delle organizzazioni sindacali stesse;

 


12. che, in seguito alle suddette audizioni, grazie anche agli inviti della Commissione, le parti (FS s.p.a., assistita da Agens, e organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SMA/FAST-CONFSAL e UGL-Ferrovie) hanno raggiunto in tema di intervalli e di scioperi festivi un accordo in data 29 ottobre 2001;

 


13. che il suddetto accordo è stato inviato alle associazioni degli utenti, per l’acquisizione del relativo parere;

 


14. che sono pervenuti i pareri favorevoli di ADOC e Unione Nazionale Consumatori, sia pure, per quest’ultima, con rinnovata riserva su altri punti dell’accordo del 23 novembre 1999;

 


15. che, con nota del 19 novembre e del 26 novembre 2001, l’UCS ha espresso il proprio dissenso sui contenuti del suddetto accordo e sugli stessi metodi con cui è stato raggiunto, ipotizzando una consultazione della categoria, così come già espresso in data 25 ottobre 2001;

 


16. che, già in occasione dello sciopero festivo del 10-11 novembre 2001, anche su invito del Presidente della Commissione, espresso con nota dell’8 novembre 2001, le parti di cui al precedente punto 12 hanno garantito le prestazioni previste dall’accordo del 29 ottobre 2001;

CONSIDERATO

 


1. che l’accordo del 29 ottobre 2001, in tema di intervalli oggettivi e soggettivi propone una riformulazione dei punti 3.3.4 (intervallo soggettivo) e 3.3.5 (intervallo oggettivo) dell’accordo del 23 novembre 1999 corrispondente ai contenuti dell’art.2, comma 2, della legge n.146/1990 come modificata dalla legge n.83/2000 e della proposta della Commissione;

 


2. che, per quanto attiene al punto 3.3.5, l’interpretazione della Commissione è comunque nel senso che gli scioperi di livello locale o regionale idonei per la loro collocazione a vulnerare significativamente il sistema ferroviario nel suo insieme vadano considerati anche per la loro influenza sul bacino di utenza nazionale, salvo che ne sia esplicitamente prevista la limitazione al solo traffico locale o regionale (anche secondo quanto previsto dal punto 4.2.2.b dell’accordo del 23 novembre 1999);

 


3. che, per quanto attiene al punto 4.2.4 dell’accordo del 23 novembre 1999 (scioperi festivi), l’adeguamento proposto procede ad una riduzione dei motivi ritenuti legittimi per il ricorso a tale forma di azione sindacale (rinnovo del c.c.n.l. per le attività ferroviarie e dell’accordo di secondo livello per il Gruppo FS) e alla definizione di un consistente numero di treni garantiti a partire dalle ore 17.59 del giorno festivo, di cui all’elenco allegato all’accordo stesso;

 


4. che tali servizi garantiti sono in grado di assicurare agli utenti un livello di prestazioni minime adeguato al traffico dei giorni festivi, tutelando in particolare il rientro sui luoghi di lavoro dei pendolari sulle medie e lunghe percorrenze;

VALUTA IDONEO

l’accordo stipulato in data 29 ottobre 2001, ai sensi dell’art.13, 1°comma, lett.a) della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000;
 


RICORDA

 


che la regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto ferroviario è, a questo punto, quella risultante dall’accordo del 23 novembre 1999, valutato idoneo con delibera del 3 febbraio 2000, come modificato dall’accordo del 29 ottobre 2001 (dichiarato idoneo con la presente delibera), e dall’accordo del 18 aprile 2001 in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione, valutato idoneo con delibera del 13 settembre 2001;

 


INVITA

 


il Gruppo FS s.p.a., ai sensi dell’art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, a fornire adeguata e rigorosa comunicazione in ordine ai nuovi servizi garantiti sugli orari ufficiali del servizio ferroviario e in ogni altra sede utile ad assicurare un’efficiente e puntuale informazione all’utenza;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Agens, alla Confindustria, alle principali organizzazioni di rappresentanza degli utenti, alle Ferrovie dello Stato s.p.a., alle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SMA/FAST-CONFSAL, UGL-Ferrovie, UCS, ORSA, FAST-CONFSAL, FISAST-CISAS e Fed.Int.Sind.Aut. Sett.Trasp.-CONFAIL.v

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03 Sep 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato