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COMMISSIONE DI GARANZIA

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione n.04/590: Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario. (rel. Figurati, Proia) ( Pos. 13342)

 


(Seduta del 29 ottobre 2004)

 


LA COMMISSIONE

 


PREMESSO

 


1. che, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi di pulizia dei treni, degli impianti ferroviari e delle prestazioni connesse è stata originariamente dettata dall’accordo nazionale stipulato in data 25 maggio 1993 da AUSITRA (ora FISE) e da FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 21 ottobre 1993;

 


2. che, con delibera n. 01/104 del 21 settembre 2001, la Commissione ha invitato le parti a procedere in tempi brevi all’adeguamento dell’accordo del 25 maggio 1993 alle disposizioni della legge n. 83 del 2000, al fine di predisporre un insieme di regole che salvaguardi, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti costituzionalmente tutelati, in mancanza delle quali la Commissione avrebbe considerato attivata la procedura preliminare all’adozione della provvisoria regolamentazione di cui all’art.13, lett. a), della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

 


3. che, con delibera n. 02/63 del 18 aprile 2002, la Commissione ha invitato le parti ad un’audizione al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un adeguamento dell’accordo sulle prestazioni indispensabili vigente nel settore dal 1993;

 


4. che, durante le audizioni con le parti, svoltesi presso la Commissione in data 2 maggio 2002, non sono emersi particolari ostacoli al raggiungimento di un adeguamento dell’accordo soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, delle prestazioni indispensabili, della durata massima della prima azione di sciopero e delle successive, degli intervalli e delle franchigie, anche in connessione alla regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario;

 


5. che, malgrado la dichiarata disponibilità delle parti al raggiungimento di un accordo, la Commissione non ha ricevuto notizie in ordine allo stato delle trattative;

 


6. che, con delibera n. 02/106 del 6 giugno 2002, la Commissione ha formulato una proposta di provvisoria regolamentazione in tema di preavviso, durata, franchigie, intervalli, prestazioni indispensabili e procedure di raffreddamento e di conciliazione, auspicando “un costruttivo intervento negoziale delle stesse parti sociali”;

 


7. che, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte delle parti sociali e delle associazioni degli utenti, ha svolto una audizione in data 27 giugno 2002 nel corso della quale le parti hanno dichiarato che fosse concretamente possibile raggiungere un accordo sulle prestazioni indispensabili entro il 20 luglio 2002;

 


8. che, in data 25 luglio 2002, le parti (FISE e organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SALPAS-FISAFS, UGL-AT) hanno raggiunto un accordo il quale, peraltro, in relazione alla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, faceva rinvio alla disciplina prevista nel C.C.N.L. del 24 aprile 2001, riguardante le imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell’indotto ferroviario e dei trasporti;

 


9. che, tale accordo è stato inviato alle associazioni degli utenti per l’acquisizione del relativo parere, le quali hanno espresso una valutazione favorevole in ordine alla proposta di regolamentazione;

 


10. che, tuttavia, con nota del 12 settembre 2002, la Commissione ha ritenuto comunque di sottoporre alle parti una serie di osservazioni relative a: a) adeguamento franchigie a quelle operanti per il settore del trasporto ferroviario; b) illegittimità della previsione della revoca dello sciopero con 24 ore di anticipo sull’inizio dello stesso, in relazione all’art. 2, comma 6, legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000; c) insufficienza delle prestazioni indispensabili così come previste, con particolare riferimento alla pulizia dei servizi igienici, e alla sola fornitura di acqua per le attività di accompagnamento e ristorazione; insufficiente livello di sicurezza per la custodia dei passaggi a livello; d) mancato inserimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione all’interno del testo dell’accordo;

 


11. che, con nota dell’11 aprile 2003, la Commissione sollecitava le parti a pervenire ad una disciplina negoziale che tenesse conto delle indicazioni contenute nella nota del 12 settembre 2002;

 


12. che, in data 24 aprile 2003, le parti (FISE, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SALPAS/FISAFS e UGL-AT) hanno raggiunto un accordo;

 


13. che, le associazioni degli utenti, alle quali tale accordo è stato inviato per l’acquisizione del relativo parere, hanno espresso una valutazione negativa per quanto attiene la previsione della durata di 48 ore delle astensioni successive alla seconda;

 


14. che, con nota del 3 luglio 2003, la Commissione ha formulato una serie di rilievi a tale accordo per quanto riguarda: a) insufficienza della pulizia prevista delle ritirate dei treni a lunga percorrenza; b) illegittimità della previsione di fasce orarie per la custodia dei passaggi a livello; c) eccessiva limitazione delle prestazioni indispensabili relative all’accompagnamento notte e alla ristorazione ferroviaria nei treni a lunga percorrenza;

 


15. che, in data 14 ottobre 2003, si è svolta presso la Commissione un’ulteriore audizione richiesta dalle parti durante la quale queste hanno nuovamente dichiarato la disponibilità ad addivenire ad un accordo che tenesse conto delle indicazioni formulate dalla Commissione;

 


16. che, malgrado i numerosi inviti da parte della Commissione, quest’ultima non ha più ricevuto notizie;

 


17. che, con nota del 22 gennaio 2004, la Commissione ha sollecitato le parti a comunicare lo stato delle trattative senza ricevere risposta;

 


18. che, con delibera n. 04/339 del 13 maggio 2004, la Commissione ha espresso un giudizio di inidoneità dell’accordo del 24 aprile 2003 sulle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario e, conseguentemente, ha formulato una proposta di regolamentazione provvisoria;

 


19. che, in data 14 luglio 2004, presso la sede della Commissione, si è svolta un’audizione ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge n. 146 del 1990 con i rappresentanti delle OO. SS. FILT, FIT, SLAPAS, UGL e UILT;

 


20. che, in data 21 luglio 2004, presso la sede della Commissione si è svolta un’audizione con i rappresentanti della FISE e dell’AGENS a seguito della quale quest’ultima, in data 22 luglio 2204, ha inviato una nota di precisazioni;

 


21. che, al fine di addivenire ad un accordo, in data 8 settembre 2004 la Commissione ha indetto un’ulteriore audizione con i rappresentanti delle OO. SS. FILT, FIT, SALPAS, UGL e UILT, nonché con i rappresentanti della FISE e dell’AGENS;

 


22. che, le parti, nel corso dell’audizione, si sono dichiarate disponibili a raggiungere un accordo e hanno chiesto a tal fine di potersi incontrare nuovamente presso i locali della Commissione;

 


23. che, la Commissione, in data 9 settembre 2004, ha convocato nuovamente le parti per un ulteriore incontro in data 28 settembre 2004 finalizzato alla definizione dell’accordo;

 


24. che, con nota del 21 settembre 2004, le OO.SS. FIT, UILT, SALPAS e UGL hanno dichiarato l’indisponibilità ad un ulteriore incontro e nel contempo hanno inviato una proposta di accordo contenente le modifiche a cui le OO.SS. erano disponibili;

 


25. che, la FILT – CIGL, comunicando anch’essa la non disponibilità all’incontro, non ha inviato alcuna indicazione;

 


26. che, le OO. SS. non hanno ritenuto necessario essere presenti all’audizione che è stata convocata dalla Commissione per il giorno 28 settembre 2004 e che si è tenuta con FISE ed AGENS che hanno ribadito le osservazioni in precedenza formulate consegnando alcune precisazioni scritte;

 


CONSIDERATO

 


1. che, alla luce dei principi dettati dalla legge n. 146/1990, e successive modifiche, gli scioperi nel settore degli appalti e dell’indotto ferroviario devono essere effettuati secondo regole e procedure che assicurino l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti degli utenti costituzionalmente garantiti e, in particolare, non devono incidere, anche per effetto della combinazione tra conflitti riguardanti diversi settori, sul diritto alla mobilità garantita dalla circolazione ferroviaria, (come peraltro costantemente ribadito dalla Commissione e, nella sostanza, condiviso dalle parti stesse), sia sul diritto alla salute, ed alla sicurezza;
2. che la tutela di tali diritti richiede, tra l’altro, che le prestazioni indispensabili siano puntualmente erogate, e che in occasione degli scioperi non vengano posti in essere comportamenti diretti ad impedire la circolazione dei treni e la operatività delle stazioni ferroviarie;
3. che, l’accordo raggiunto dalle parti in data 24 aprile 2003, pur realizzando un parziale adeguamento dell’accordo del 25 maggio 1993 alle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 83 del 2000 ed alle nuove esigenze emerse nel settore, non è pienamente idoneo a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
4. che, pertanto, appare opportuno procedere all’adozione della regolamentazione provvisoria che tenga conto, per quanto possibile, delle indicazioni previste dalle parti con l’ accordo del 24 aprile 2003 e delle successive osservazioni esposte in sede di audizione ed inviate mediante documenti scritti, sostituendole ed integrandole, per quanto necessario a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
5. che, con riguardo specifico alle problematiche della custodia dei passaggi a livello, si rileva che la particolare natura di tali attività incide direttamente sulla tutela del diritto alla sicurezza, dell’integrità di persone, animali e cose, onde essa non consente che i lavoratori addetti possano sospendere la loro prestazione e ciò anche perchè la concreta organizzazione del lavoro, allo stato, prevede l’adibizione a tali passaggi a livello di un numero minimo essenziale e irriducibile di persone; di conseguenza, sussistente anche la parziale manifestazione di disponibilità da parte di talune OO. SS., si ritiene opportuno introdurre, in via temporanea, e salvo nuova organizzazione (tecnologica o del lavoro) del controllo dell’attività di custodia, l’istituto dello sciopero c.d. virtuale, di cui vengono individuate le modalità tecniche al fine di garantire che l’esercizio del diritto di sciopero anche da parte di codesto personale possa determinare concreti effetti sulla controparte datoriale:

 


ADOTTA

 


la seguente regolamentazione provvisoria, ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni:

 


Art. 1 – Prestazioni indispensabili
Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e delle successive modifiche ed integrazioni intervenute con la legge n. 83 dell’11 aprile 2000, quelle relative a:

 


A. Pulizia vetture ferroviarie e prestazioni connesse

 


- Rifornitura acqua, rifornitura accessori igienici e pulizia delle ritirate tra cui vuotatura dei reflui dai serbatoi delle ritirate chimiche con sistema a ciclo chiuso secondo la normale cadenza (il 50% dei servizi effettivamente utilizzabili con priorità ai servizi per disabili);
- Raccolta oggetti pericolosi (come ad esempio bottiglie di vetro), ed eliminazione condizioni di scivolamento;
- Pulizia grossolana (bottiglie di plastica, lattine, giornali e riviste) negli scioperi di 24 ore;
- Raccolta siringhe;
- Deposito delle immondizie raccolte nei luoghi previsti all’interno degli impianti ferroviari;
- Pulizia vetri frontali dei locomotori in servizio ed eventuali interventi su chiamata per i treni in transito;
- Aggancio e sgancio mantici di intercomunicazione;
- Sostituzione batterie delle vetture in servizio.

 


B. Impianti e locali

 


- Rimozione materiali e liquidi che possano limitare la sicurezza dei viaggiatori;
- Servizi igienici aperti al pubblico (negli impianti ove esistano più servizi igienici, quelli da garantire saranno individuati su indicazione del titolare della stazione). Nei servizi individuati la pulizia dovrà essere effettuata con la normale cadenza;
- Pulizia locali adibiti a pronto soccorso ed infermerie;

 


C. Custodia passaggi a livello.

 


Per tali attività le prestazioni indispensabili sono assicurate dalla disciplina che segue:

 


A fronte di proclamazione di sciopero virtuale ritualmente effettuata, l’azienda, almeno sei giorni prima della prevista astensione, dichiara formalmente la sua adesione allo stesso.

In tal caso, il personale interessato effettuerà la normale prestazione rinunciando alla metà della retribuzione netta spettante per il periodo dello sciopero.
L’azienda verserà l’importo corrispondente all’intera retribuzione netta per detto periodo.
Le somme risultanti da quanto sopra previsto, su accordo delle parti, saranno devolute per finalità benefiche o di interesse sociale scelte di comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della legge n. 88 del 1989.
Per gli scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, a fronte della rinuncia del personale alla metà della retribuzione netta, l’azienda verserà la corrispondente retribuzione netta maggiorata del 100%.
Nel caso in cui l’azienda non intenda aderire allo sciopero virtuale, l’astensione dal lavoro non potrà superare i 15 minuti ed essere effettuata nel rispetto delle fasce orarie previste dall’Accordo sui servizi minimi essenziali relativo al personale dipendente dalle società del Gruppo FS del 23 novembre 1999, e successive modifiche.
In tale circostanza, i treni che dovessero circolare nel periodo suddetto sulle tratte interessate, saranno fermati nella stazione ferroviaria immediatamente precedente per il tempo necessario a riprendere il viaggio in condizioni di sicurezza.
 


Art. 2 - Minimi di servizio

 


Le prestazioni indispensabili di cui all’art. 1, lett. a) e b), saranno assicurate attraverso l’impiego di un contingente minimo di personale addetto.

 


Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, sarà mantenuto in servizio il personale strettamente necessario.

 


Sia il contingente minimo, sia il personale addetto alla sicurezza, sia gli eventuali presidi di pronto intervento saranno determinati, di volta in volta, fra imprese ed organizzazioni sindacali in sede aziendale, in relazione alle specifiche esigenze operative, alla tipologia dei servizi prestati, alla dimensione degli impianti ed alla durata degli scioperi.

 


In caso di mancato accordo, in via transitoria ed in attesa della soluzione dell’eventuale contrasto, sarà adottato il piano predisposto dall’azienda che dovrà comunque trasmetterlo alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero.

 


Art. 3 – Modalità di esercizio del diritto di sciopero

 


La proclamazione di ogni sciopero, è comunicata per iscritto all’azienda con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni e con l’indicazione della data nonché dell’ora di inizio e cessazione dell’astensione dal lavoro.

 


Gli scioperi a livello nazionale saranno comunicati dalle OO. SS. proclamanti a FISE ed AGENS che provvederanno ad informare a loro volta le singole imprese associate.
In tal caso il preavviso sarà di 12 giorni.

 


Tra l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva, anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO. SS. diverse, deve essere assicurato un intervallo minimo di 3 giorni di calendario.

 


Art. 4 – Durata

 


- Il primo sciopero per ogni vertenza, non può superare la durata di mezzo turno per ogni turno;
- Il secondo sciopero ed i successivi, relativi alla stessa vertenza, non possono superare la durata di un turno per ogni turno (24 ore complete).

 


Art. 5 – Criteri per l’individuazione dei lavoratori da assegnare allo svolgimento delle prestazioni indispensabili

 


Il personale necessario all’espletamento delle prestazioni indispensabili sopraindicate, si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i servizi stessi sono inseriti e per figure omogenee; in ogni caso i lavoratori a riposo a scorrimento o in ferie programmate non sono inseriti all’interno del piano delle prestazioni indispensabili, qualora l’astensione dal lavoro coincida con tali giorni. Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere inseriti alla successiva astensione, secondo i criteri di rotazione sotto riportati:

 


1. Ordine alfabetico (a partire dalla lettera a), per categorie omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti le prestazioni indispensabili da erogare nell’ambito della presenza lavorativa prevista nel ciclo delle turnazioni;
2. I preposti o loro sostituti provvederanno ad affiggere l’elenco del personale ordinato secondo i criteri sopra esposti, almeno tre giorni di calendario prima dell’inizio dell’agitazione sindacale, indicando i nominativi del personale da assegnare alla copertura delle prestazioni indispensabili. Sarà data contestuale comunicazione scritta ai singoli lavoratori e per conoscenza alle OO. SS. firmatarie del presente accordo che hanno indetto l’astensione dal lavoro.
3. Qualora alla data dell’agitazione i lavoratori indicati risulteranno assenti per malattia o infortunio, si procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati ed alle OO. SS.

 


Art. 6 – Revoca dello sciopero proclamato

 


1. Al fine di consentire alle aziende di fornire all’utenza le informazioni di cui all’art. 2, comma 6, legge 146/90, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, tramite comunicazione via fax, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio dell’azione di sciopero.
2. Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti derivante dall’abuso di proclamazioni non seguite da scioperi (c. d. “effetto annuncio”), revoche più ravvicinate sono giustificate soltanto a seguito di un invito della Commissione di Garanzia o della Pubblica Autorità, ovvero, dal raggiungimento di un accordo tra le parti. Le procedure di raffreddamento definite contrattualmente dovranno tenere conto dei tempi previsti dal presente accordo.
3. La sospensione della protesta implica, nel caso di riproposizione, la riproclamazione nel rispetto dei termini di preavviso e di quant’altro previsto nell’accordo alla stregua di un nuovo sciopero.

 


Art. 7 - Franchigie

 


I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti:

- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 3 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall’Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti;
- dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, e le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale.
Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.
Nei periodi di franchigia l’azienda si asterrà dall’intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.
 


Art. 8 – Sospensione dello sciopero

 


Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi nel caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato.

 


Art. 9 – Accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria

 


In riferimento ai comparti di Accompagnamento Notte e Ristorazione Ferroviaria compresi nel CCNL 24 aprile 2001, le parti concordano le seguenti integrazioni relative alle modalità, alla durata, alle franchigie ed alle prestazioni indispensabili.

 


In questi comparti si applicano le norme relative alla modalità di esercizio del diritto di sciopero (Art. 3), alla durata (Art. 4), alle franchigie (Art. 7), alle prestazioni nel rispetto delle seguenti modalità:

 


Prestazioni indispensabili:
Deve essere assicurata la distribuzione di acqua sui treni a lunga percorrenza.

 


Modalità, Durata e Franchigie:
Art. 3 e Art. 7 con le stesse condizioni sopra riportate;
Art. 4 con la presente articolazione:

 


Personale Sedentario

 


- Stessa articolazione dell’art. 4

 


Personale Viaggiante

 


- Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata del viaggio di andata o del viaggio di ritorno previsto nel turno di servizio

 


- Le ulteriori astensioni, relative alla stessa vertenza, non potranno superare la durata dell’ intero servizio-viaggio di andata e ritorno-previsto in turno

 


Le imprese comunque decurteranno, ad ogni singolo lavoratore che abbia aderito allo sciopero, un corrispettivo economico massimo pari al numero di ore relativo all’astensione dal lavoro programmata ed effettuata.

 


A tale scopo le parti, in sede locale, sono impegnate ad individuare opportune soluzioni per garantire la risoluzione sopra esposta.

 


Art. 10 – Procedure di raffreddamento e di conciliazione

 


A. Ambito di applicazione

 


In ogni caso l’attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

 


B. Divieto di azioni unilaterali.

 


Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l’applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza.

 


C. Prima fase della procedura

 


1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all’ente gestore del servizio o all’azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l’oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacali dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell’eventuale proclamazione dello sciopero.
2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l’incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l’incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell’azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.
3. L’omessa convocazione da parte dell’ente o dell’azienda o il rifiuto di partecipare all’incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, comportano l’esaurimento della procedura. I predetti comportamenti, e comunque il comportamento delle parti durante l’esperimento delle procedure, potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 13 lett. c), d), h), i), m) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

 


D. Seconda fase della procedura

 


A seguito dell’esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera c), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

 


a) Nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;
b) In alternativa, e in difetto dell’accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall’art. 2, comma 2 della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.

 


E. Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione dello sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l’esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

 


Art. 11 – Ripetizione delle procedure

 


Nell’ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute solo nel caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall’effettuazione della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia.

 


DISPONE

 


la notifica della presente delibera alle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas-Fisafs, Ugl/AT e alla FISE e all’AGENS, nonché la trasmissione, ai sensi dell’art. 13, lett. n), L. 146/1990 e successive modificazioni ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Ferrovie dello Stato SpA, alle principali organizzazioni di rappresentanza degli utenti, ACU, Adiconsum, ADOC, Adusbef, Altroconsumo, Centro tutela Consumatori, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione nazionale Consumatori.

 


DISPONE INOLTRE

 


a norma, dell’art. 13, comma 1, lettera l), della legge n. 146 del 1990, la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato