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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 01/115 Proposta sulle prestazioni indispensabili nel servizio postale (pos.10225)
(Seduta del 11.10.2001)
FATTO: definizione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel servizio postale
DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità dell’art. 21 CCNL 11 gennaio 2001 ai sensi dell’art. 13 lett. a)
MOTIVAZIONE: adeguamento della disciplina vigente nel settore alle disposizioni della legge n.83/2000.

 


LA COMMISSIONE

su proposta dei Proff. Santoni e Galantino, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO

1. che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, in relazione alla libertà di comunicazione costituzionalmente garantita (art.1, 2° comma, lett.e);
2. che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale è contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, che ha recepito la proposta della Commissione formulata in data 13 febbraio 1992;
3. che in seguito all’entrata in vigore della legge n.83/2000, con la quale sono state introdotte modifiche e integrazioni alla legge n.146/1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
4. che con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11 gennaio 2001 le parti hanno definito la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, secondo quanto dispone l’art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, riservandosi di dare completa attuazione, mediante ulteriore accordo, alle altre innovazioni legislative;
 


CONSIDERATO

che la disciplina sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione contenuta nell’art.21 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11 gennaio 2001, che si allega alla presente delibera, risponde alle esigenze di cui all’art.2, 2° comma, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000;
VALUTA IDONEA

ai sensi dell’art.13, 1°comma, lett.a), della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione del conflitto di cui all’art.21 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11 gennaio 2001;
CONSIDERATO INOLTRE

 


1. che a partire dalla fine di ottobre 2000 la Commissione ha ripetutamente sollecitato le parti a procedere alla definizione di regole negoziate conformi a quanto disposto dalla nuova disciplina legale;

 


2. che le audizioni delle parti sociali hanno consentito alla Commissione di verificare che non sussiste una concreta possibilità di raggiungere in tempi brevi un accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all’art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000 (v., da ultimo, le audizioni svolte in data 13 e 14 giugno 2001);

 


3. che, ad oltre un anno dall’entrata in vigore della legge n.83/2000, l’adeguamento della disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nel servizio postale sinora vigente è divenuta ormai improrogabile, anche in considerazione dei processi di trasformazione intervenuti nell’assetto organizzativo di Poste Italiane s.p.a.;
4. che, a norma dell’art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, la suddetta disciplina deve predisporre un insieme di regole che tutelino, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti costituzionalmente garantiti;

 


DISPONE

 


l’apertura della procedura ex art.13, 1°comma, lett.a) della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000;

 


FORMULA

ai sensi dell’ art.13, 1° comma, lett.a) della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000 la seguente proposta:
 


1) Preavviso e requisiti della proclamazione
La proclamazione deve avere ad oggetto una singola astensione dal lavoro e deve essere comunicata ai soggetti di cui all’art.2, comma 1, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, con l’indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell’estensione territoriale dello stesso.

 


2) Durata

Ogni astensione dal lavoro non può avere durata superiore alle 24 ore, fermo restando quanto stabilito dal successivo punto 9).

 


3) Intervallo tra azioni di sciopero

 


Tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 3 giorni.

4) Franchigie ed esclusioni

 


E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate, comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni:
a) giorno di scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi – Modello Unico (ordinariamente 31 luglio);
b) giorni di scadenza del termine per il pagamento dell’ICI (ordinariamente 30 giugno e 20 dicembre);
c) giorno della scadenza del termine per il pagamento degli abbonamenti RAI-TV (ordinariamente 31 gennaio).
Qualora intervengano provvedimenti legislativi che dispongono la modifica dei termini suindicati, essi si intendono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni.

 


5) Sospensione o revoca

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell’art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell’autorità competente alla precettazione ai sensi dell’art.8 della stessa legge.

 


Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall’art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, per le informazioni all’utenza delle proclamazioni di scioperi.

Gli scioperi proclamati, o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla Protezione Civile.

 


6) Prestazioni indispensabili
In caso di sciopero della durata di 24 ore o, comunque, per l'intero turno di servizio, sono assicurate le seguenti prestazioni indispensabili:
a) Accettazione delle raccomandate e delle assicurate.
Il servizio da rendere all'utenza è limitato alla sola fase dell'accettazione e non anche a quella dell'inoltro degli oggetti.
Gli utenti devono essere informati della suddetta limitazione anche al momento della richiesta del servizio.

 


b) Pagamento dei ratei di pensione in calendario.
Qualora l'azione di sciopero coincida con la scadenza dei ratei di pensione, il pagamento di questi è anticipato al giorno precedente, a meno che il giorno di pagamento coincida con il primo giorno del mese, nel qual caso il pagamento viene posticipato al giorno successivo.

 


c) Accettazione e trasmissione dei telegrammi e telefax.
Il servizio da rendere all’utenza riguarda sia la fase dell’accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sia quello dell’inoltro.
Gli uffici prescelti per l'accettazione dei telegrammi devono informare l'utenza, anche al momento della richiesta del servizio, che il recapito degli oggetti potrebbe subire ritardi, fino a 24 ore, a causa dello sciopero.
Gli uffici come sopra individuati, qualora dispongano di servizio faxsimile pubblico - bureau fax, dovranno assicurare anche l'agibilità di tale servizio.
d) Servizio di accettazione, smistamento e recapito delle cartoline precetto all'insorgere dell'emergenza segnalata dal Ministero della Difesa.
In tale evenienza, tutti gli uffici postali con servizio di recapito devono assicurare la distribuzione delle cartoline, sia pure con una limitata applicazione di personale, commisurata alle particolari esigenze.

 


e) Attività relative alle operazioni di distribuzione delle monete EURO agli Uffici postali e agli Sportelli bancari dislocati sul territorio nazionale, nonché alle operazioni di scambio delle lire in monete EURO, per l’intero periodo considerato, dalle disposizioni legislative o governative, come preliminare al funzionamento a regime.

 


f) Servizi di sorveglianza per la salvaguardia e per la funzionalità degli impianti, per la custodia dei fondi e dei valori, per la efficienza dei mezzi e delle attrezzature. Tali servizi devono essere assicurati con le stesse modalità previste nei giorni festivi e anche in caso di scioperi brevi.

 


7) Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato

 


Ferme restando le modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili indicate nei punti b), d) ed f) che precedono, ai fini dell’erogazione delle prestazioni indispensabili di cui ai punti a), c) ed e) la scelta degli uffici è effettuata dalla Direzione provinciale dell’azienda, sentite le organizzazioni sindacali. Essa deve tener conto:
- della concreta possibilità di predisporre un’adeguata organizzazione dei servizi sulla base della dislocazione degli uffici stessi in relazione ai bacini di utenza;
- dell’esigenza di assicurare, in linea di massima, che gli uffici prescelti siano raggiungibili dai centri serviti dagli uffici più vicini in un tempo medio di percorrenza non superiore ad un’ora, in base alla velocità commerciale dei mezzi pubblici, tenuto conto, comunque, dei tempi di percorrenza riferiti alle caratteristiche della viabilità locale.

 


Le prestazioni indispensabili di cui ai punti a), c) ed e) saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione.

 


I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalle singole aziende, sentite le organizzazioni sindacali.

 


In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione in via generale dei contingenti di cui al precedente comma, l’azienda provvederà all’individuazione dei contingenti almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione.

 


In ogni caso, non possono essere stabiliti contingenti superiori al 33% del personale in servizio.

 


8) Personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori
Negli uffici diversi da quelli individuati ai fini dell’erogazione delle prestazioni indispensabili, data l’esigenza di conciliare il diritto di sciopero del personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori con il diritto dei lavoratori non scioperanti di accedere al proprio posto di lavoro, in caso di sciopero i Direttori degli uffici medesimi che intendano aderirvi dovranno, il giorno dello sciopero o al termine dell’orario di ufficio del giorno precedente, effettuare la consegna delle chiavi dell’ufficio e della cassaforte presso la sede della Filiale. Qualora la consegna delle chiavi presso la sede della Filiale comporti a carico degli interessati un tempo medio di percorrenza superiore ad un’ora calcolato in base alla velocità commerciale dei mezzi pubblici, essa dovrà essere effettuata presso l’ufficio più vicino tenuto all’erogazione delle prestazioni indispensabili. Inoltre, il personale detentore di chiavi e responsabile della custodia di valori, ove intenda aderire allo sciopero, è tenuto a svolgere, preliminarmente alla consegna delle chiavi, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la custodia dei valori e a consentire la normale erogazione del servizio.

 


9) Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale
La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti.
Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all’intervallo, regolato dal punto 3 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva.

 


10) Informazione all’utenza
Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell’astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti.

 


DISPONE

la trasmissione della presente proposta alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n.281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall’art.13, lett.a), l. n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l’invio del predetto parere;
 


AVVERTE

che in caso di mancata pronuncia la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall’art.13, lett.a), terzo periodo, l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, adotterà con propria delibera la provvisoria regolamentazione, la quale sarà vincolante per le parti ai sensi dell’art.2, comma 3, l. n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000;
 


DISPONE


altresì, la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, nonchè la notifica alle Poste Italiane s.p.a., alle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COMUNICAZIONI, SINDIP-QUADRI, TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI, COBAS P.T. CUB e SLAI-COBAS, concedendo alle parti predette, ex art. 13, comma 1, lett. a), il termine di 15 giorni dalla notifica per esprimere osservazioni e deduzioni sulla proposta medesima.

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato