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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 01/155 Accordi sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel comparto sanità e nelle separate aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale (pos. 11707)
(Seduta del 13.12.2001)

 


FATTO: definizione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel comparto sanità e nelle separate aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale
DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità.
MOTIVAZIONE: gli accordi, che risultano conformi alla disciplina attualmente vigente nel settore sanitario, contengono le disposizioni di adeguamento alla l. n.146/90, come modificata dalla l. n. 83/2000.

 


LA COMMISSIONE

 


su proposta dei proff. Galantino e Santoni, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

 


PREMESSO

 


1. che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990, la sanità costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla vita ed alla salute;

 


2. che, attualmente, a seguito della valutazione di inidoneità degli accordi a suo tempo sottoscritti nel settore sanitario, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di astensione collettiva è contenuta nella proposta della Commissione del 6 febbraio 1997 (delibera n. 97/118);

 


3. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è reso necessario un adeguamento delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;

 


4. che, in data 20, 25 e 26 settembre 2001, l’Aran ha sottoscritto con le Confederazioni sindacali e le Organizzazioni sindacali del comparto sanità e delle separate aree dirigenziali, gli accordi sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del Servizio sanitario nazionale (comparto sanità e aree della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica, amministrativa, medica e veterinaria);

 


5. che tali accordi sono stati trasmessi dalla Commissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30.7.1998, n. 281;

 


6. che, rispettivamente con lettere del 9, 12 e 19 novembre 2001, l’Adoc, l’Unione Nazionale Consumatori e la Federconsumatori hanno espresso parere favorevole sui testi negoziali;

 


CONSIDERATO

 


1. che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle modalità di effettuazione degli scioperi, gli accordi citati in premessa, allegati alla presente delibera quali parti integranti e sostanziali, risultano sostanzialmente conformi alla regolamentazione attualmente vigente nel settore sanitario;

 


2. che, in particolare, ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili relative all’assistenza sanitaria d’urgenza, gli accordi prevedono il mantenimento in servizio del personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero, mentre, per le altre prestazioni indispensabili, dispongono la fissazione del contingente dei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni;

 


3. che, in merito alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, rese obbligatorie dalla l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, gli accordi in esame, rispondono alle esigenze di cui all’art. 2, comma 2 della stessa legge;

 


4. che, nel caso di proclamazione di scioperi distinti nel tempo, incidenti sul medesimo bacino di utenza, da parte della stessa o di altre organizzazioni sindacali, gli accordi prevedono un intervallo minimo di 48 ore tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva;

 


5. che è inoltre prevista l’attuazione delle astensioni collettive nella forma dello sciopero c.d. “virtuale”, secondo modalità definite dalle parti in appositi protocolli d’intesa;

 


6. che, pertanto, gli accordi esaminati rispondono alle esigenze di cui all’art.2, comma 2, della l. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000;

 


VALUTA IDONEI

 


ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come innovata dalla l. n. 83/2000, gli accordi sottoscritti dall’Aran con le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto sanità e delle separate aree dirigenziali in data 20, 25 e 26 settembre 2001;

 


DISPONE

 


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, all’ARAN ed alle Organizzazioni sindacali interessate;

 


DISPONE INOLTRE

 


la pubblicazione degli accordi citati in premessa e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato