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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 9.2) ARAN - comparto Universitā
(Seduta del 4.7.1996)

 


LA COMMISSIONE

 


VISTA la comunicazione dell'11.4.1996 (prot. n. 2383), con la quale il Presidente dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) trasmette copia dell'accordo siglato in data 22.3.1996 tra l'ARAN e le seguenti Organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI, USPPI (confederazioni), CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Universitā, FED.NE CONFSAL/SNALS Universitā e CISAPUNI (Organizzazioni di categoria);

 


VISTA la legge n. 146/1990;

 


RICHIAMATA la delibera n. 206/3 dell'11.1.1996, con la quale la Commissione ha individuato le esigenze irrinunciabili da garantire in caso di sciopero del personale docente universitario;

 


RICHIAMATA la delibera n. 208/6.4 del 25.1.1996, con la quale la Commissione esprimeva il proprio parere interlocutorio sull'ipotesi di accordo per il personale non docente delle Universitā e degli Istituti universitari di istruzione;

 


PRESO ATTO della pubblicazione nella G.U. del 7.6.1996, n. 93 del testo del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.4.1996 di autorizzazione alla firma del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale (sc. non docente) delle 'Universitā' e del testo del contratto stesso, ad eccezione delle clausole relative alla salvaguardia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

 


VISTA la proposta del Prof. Grossi;

 


PRESO ATTO della volontā delle parti di assicurare, in caso di sciopero, i soli esperimenti le cui modalitā risultino 'irripetibili' (art. 2 C) e non, come suggerito dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, di 'difficile ripetibilitā';

 


PRESO ATTO che:

 


1) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell'ipotesi di accordo della voce 'igiene', sono stati recepiti nell'art. 1 lett. d) dell'accordo definitivo, attraverso l'inserimento della voce 'igiene e sanitā pubblica', tra i servizi essenziali da garantire;

 


2) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell'ipotesi di accordo della garanzia del 'trattamento malattie mentali in fase acuta', sono stati recepiti nell'art. 2 B2) dell'accordo definitivo, attraverso l'inserimento di una voce corrispondente, tra le prestazioni sanitarie ordinarie da garantire;

 


3) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell'ipotesi di accordo della voce 'igiene personale degli assistiti non autosufficienti', sono stati recepiti nell'art. 2 B2) dell'accordo definitivo, attraverso l'inserimento di una voce corrispondente, tra le prestazioni sanitarie ordinarie da garantire;

 


4) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla eccessiva riduzione, nell'ipotesi di accordo, della garanzia dei servizi erogati dalle Direzioni sanitarie, sono stati recepiti nell'art. 2 B3) dell'accordo definitivo, attraverso l'esplicita garanzia dei 'servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili';

 


5) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla garanzia, nell'ipotesi di accordo, delle procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, sono stati recepiti nell'art. 1 lett. d) dell'accordo definitivo, attraverso la garanzia di tali procedure per un periodo non inferiore ad 1/3 dei giorni complessivamente previsti;

 


6) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente all'esigenza di garantire la proroga del termine finale per immatricolazioni ed iscrizioni, nel caso di coincidenza di detto termine con un giorno di sciopero sono stati recepiti nell'art. 3.4 dell'accordo definitivo, attraverso la previsione della proroga del termine;

 


7) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente alla mancata previsione che gli scioperi di durata inferiore alle 24 ore si svolgano in un periodo di ore continuative sono stati recepiti nell'art. 3.3 lett. a) dell'accordo definitivo;

 


8) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente al necessario inserimento dell'elenco delle prestazioni indispensabili nelle 'Guide dello studente' o pubblicazioni equivalenti sono stati recepiti nell'art. 6 dell'accordo;

 


RITENUTO che:

 


1) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito alla riduzione delle attivitā farmaceutiche alle sole prestazioni indispensabili, non faccia venir meno il dovere di garantire, in occasione di scioperi, tutte le prestazioni di carattere farmaceutico necessarie all'erogazione delle prestazioni sanitarie indispensabili individuate nell'accordo (e, mediatamente, nelle delibere del 19.2.1992 e 27.5.1993, relative al comparto sanitā);

 


2) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito alla esclusione della garanzia dell'attivitā amministrativa di accettazione e dimissione pazienti non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, tutte le funzioni strumentali all'erogazione delle prestazioni sanitarie indispensabili individuate nell'accordo (e, mediatamente, nelle delibere del 19.2.1992 e 27.5.1993, relative al comparto sanitā);

 


3) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito all'esclusione della garanzia dei servizi veterinari non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, i servizi essenziali relativi alla cura di animali e piante di cui all'art. 1 lett. c) dell'accordo definitivo;

 


4) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito all'esigenza di garantire l'integritā delle banche dati non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, la 'sicurezza e salvaguardia dei laboratori', secondo la previsione di cui all'art. 1 lett. c) dell'accordo definitivo;

 


5) la formula di cui all'art. 2 A) dell'accordo definitivo, che garantisce gli 'esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341' non faccia venir meno il dovere del personale non docente di svolgere i compiti accessori e strumentali necessari alla garanzia di tutte le prestazioni indispensabili del personale docente delle Universitā e degli Istituti universitari di istruzione di cui alla delibera dell'11.1.1996;

 


PRESO ATTO che, secondo quanto affermato nella lettera di accompagnamento del testo dell'accordo definitiva, a firma del Presidente dell'ARAN, l'accordo medesimo č stato trasmesso 'agli organismi studenteschi, in veste di rappresentanti dell'utenza, presenti nel Consiglio Universitario Nazionale', al fine di ottenere il parere previsto dall'art. 2.2 l. n. 146/1990;

 


RILEVATO che alla data odierna nessun parere proveniente da tali organismi studenteschi č pervenuto alla Commissione;

 


RITENUTO che l'omessa trasmissione del richiesto parere da parte delle Organizzazioni degli utenti non possa arrestare il procedimento di valutazione degli accordi;

 


VALUTA IDONEO

 


l'accordo in oggetto, nei sensi di cui in motivazione;

 


DISPONE

 


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Ministro dell'Universitā e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Universitā Italiane, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), ai Rettori delle Universitā e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, alle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI, USPPI, CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Universitā, FED.NE CONFSAL/SNALS Universitā e CISAPUNI ed agli agli organismi studenteschi, in veste di rappresentanti dell'utenza, presenti nel Consiglio Universitario Nazionale.

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato