COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 01/152 Intervento della Commissione in riferimento alla tematica degli scioperi generali e/o interregionali
(Seduta del 5.12.2001)
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LA COMMISSIONE
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formula, all’unanimità, il seguente indirizzo interpretativo.
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In relazione alla proclamazione e all’effettuazione di scioperi che per estensione (un intero settore o intersettoriale), dimensione nazionale, potenziale partecipazione e impatto siano valutabili come “sciopero generale”:
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a) la Commissione non darà applicazione alla regola dell’intervallo soggettivo nel senso che: ove una organizzazione sindacale abbia proclamato uno sciopero locale, aziendale o sub-settoriale, tale proclamazione non impedisce che prima dell’effettuazione di tale sciopero, la medesima organizzazione sindacale proclami (o partecipi alla proclamazione di) uno sciopero generale da effettuarsi prima o dopo lo sciopero locale, aziendale o sub-settoriale; la Commissione provvederà all’indicazione ai sensi dell’art. 13, lett. d) alla organizzazione sindacale della necessità di assorbire l’azione di sciopero nello sciopero generale;
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b) per quanto riguarda le organizzazioni sindacali che non hanno partecipato alla proclamazione dello sciopero generale, ove abbiano proclamato uno sciopero locale, aziendale o sub-settoriale, dopo la proclamazione (e a maggior ragione dopo l’effettuazione) dello sciopero generale, tali organizzazioni sono tenute a rispettare le regole di rarefazione oggettiva vigenti nel settore di cui si tratta;
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c) per quanto riguarda il caso in cui un’organizzazione sindacale non abbia partecipato alla proclamazione dello sciopero generale, e abbia proclamato uno sciopero locale, aziendale o sub-settoriale prima della proclamazione dello sciopero generale, la Commissione si riserva di valutare l’impatto di tale sciopero sul bacino di utenza e sulla continuità del servizio;
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d) relativamente allo sciopero generale intersettoriale, la Commissione valuterà l’esigenza che, in linea generale, lo stesso settore non sia colpito da successive azioni di sciopero addensate in un periodo di tempo inferiore alla durata fissata dalla regola di rarefazione oggettiva vigente nel settore.
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