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COMMISSIONE DI GARANZIA

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione n. 05/486: Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali della Valle d’Aosta/OO.SS. Valutazione d’idoneità dell’accordo collettivo sui servizi pubblici essenziali per il comparto unico del pubblico impiego per la Valle d’Aosta(rel. Proia) (Pos. 20850)

 


(Seduta a.m. del 14 settembre 2005)

 


LA COMMISSIONE

 


PREMESSO

 


- che, in data 23 febbraio 2005, l’Agenzia Regionale per le relazioni sindacali della Regione Autonoma Valle d’Aosta (A.R.R.S.) ha inviato copia del verbale di ipotesi di accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali e delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nell’ambito dell’area del personale appartenente alle categorie del comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta, sottoscritto tra la stessa A.R.R.S. e FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, SAVT/FP, CSA/CISAL/FIADEL/SIAPOL, CSA/CISAL/FIALP/SIVDER in data 27 gennaio 2005;
- che l’ A.R.R.S. ha precisato che tale accordo “raccoglie una molteplicità di casistiche e di figure professionali non contenute nel comparto EE.LL.”
- che, in data 23 marzo 2005, questa Commissione ha inviato il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere come prescritto dall’art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche;
- che in data 29 e 30 marzo 2005, sono pervenuti i pareri favorevoli, rispettivamente, dell’Unione nazionale consumatori e dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori – Adoc mentre non sono pervenuti pareri da altre organizzazioni degli utenti e dei consumatori, consultati dalla Commissione.
- che la Commissione, con Delibera n.05/191 del 20 aprile 2005, ha operato una preliminare valutazione positiva dell’ipotesi di accordo, invitando l’A.R.R.S. a procedere alla stipulazione definitiva dell’Accordo stesso ed all’invio del testo sottoscritto dalle parti;
- che, in data 10 agosto 2005, l’A.R.R.S. ha trasmesso a questa Commissione il testo definitivo dell’accordo che è stato sottoscritto dalle parti in data 28 luglio 2005 e che riproduce, senza modifiche, il testo dell’ipotesi di accordo;

 


CONSIDERATO

 


- che il comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta eroga servizi pubblici essenziali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche;
- che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, questa Commissione “valuta l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”;
- che, ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, il predetto accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali e le prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (art. 2), le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 5), le modalità di effettuazione degli scioperi con particolare riferimento alla durata, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia, agli intervalli tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 6) e le procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 7);
- che, in coerenza con l’Accordo del Comparto Regione e Autonomie Locali, l’Accordo in oggetto individua una particolare disciplina per lo sciopero del personale docente, non docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative della Regione Valle d’Aosta (artt. 3 e 4);
- che dalle modifiche e integrazioni rispetto all’Accordo valutato idoneo del Comparto Regione e Autonomie Locali, introdotte a fronte dell’esistenza di casistiche e figure professionali peculiari, non deriva alcuna ulteriore limitazione alla tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- che l’art. 4, comma 3, facendo riferimento ai “servizi essenziali” e alle “prestazioni indispensabili” di cui all’ “art. 2, comma 2, lett. w)”, contiene un mero errore materiale, essendo chiaro che quel riferimento è da intendersi ai servizi e alle prestazioni indispensabili di cui all’ “art. 2, comma 2, lett. u)”;

 


VALUTA IDONEO

 


l’Accordo collettivo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali per l’area del personale appartenente alle categorie del comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta, nel suo testo definitivo sottoscritto in data 28 luglio 2005;

 


DISPONE

 


la trasmissione della presente delibera all’A.R.R.S., invitando la stessa ad informare le OO.SS. interessate; al Ministro della Funzione Pubblica, al Presidente della Regione Valle d’Aosta; nonché la trasmissione, ai sensi dell’art. 13 lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 


DISPONE

 


altresì, la pubblicazione dell’Accordo e della presente Delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato