COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione n. 05/487: Ministero Giustizia/Associazione Nazionale magistrati militari. Codice di autoregolamentazione e delibera di valutazione di idoneità. (rel. Di Cagno) (Pos. 22130)
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(Seduta a.m. del 14 settembre 2005)
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LA COMMISSIONE
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nel procedimento pos. n. 22130, relativo alla valutazione del codice di autoregolamentazione disciplinante l’astensione dall’attività giudiziaria dei magistrati militari, adottato dall’Associazione Nazionale Magistrati Militari
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PREMESSO
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1. che con comunicazioni del 19 marzo 2004 e 5 luglio 2005 la Commissione richiedeva all’Associazione Nazionale Magistrati Militari chiarimenti in ordine alla adozione di uno specifico codice di autoregolamentazione disciplinante l’astensione dall’attività giudiziaria dei magistrati militari;
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2. che, in data 7 luglio 2005, il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari inviava alla Commissione il testo del codice di autoregolamentazione adottato dall’Associazione con delibera del Consiglio direttivo il 6 febbraio 2003, precisando che lo stesso non risultava precedentemente trasmesso alla Commissione per le determinazioni di legge;
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3. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, con nota del 22 luglio 2005 prot. 10122 ha richiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi della legge n. 30 luglio 1998 n. 281, di esprimere parere sull’atto di autoregolamentazione;
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4. che hanno espresso parere favorevole in ordine al codice di autoregolamentazione in oggetto, l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori in data 27 luglio 2005, e l’Unione Nazionale Consumatori in data 29 luglio 2005;
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CONSIDERATO
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1. che l’art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990 include nei servizi considerati essenziali, “limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2”, anche “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”;
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2. che le prescrizioni di legge si riferiscono evidentemente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) sia come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);
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3. che alla luce dei principi costituzionali, e nel silenzio della legge sulla fonte della disciplina regolatrice dell’astensione dei magistrati dall’esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;
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4. che la disciplina approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari prevede in particolare:
a) un preavviso di “almeno 15 giorni prima dell’inizio” dell’astensione dalle funzioni giurisdizionali, “con indicazione della durata e delle motivazioni” dell’astensione, da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia e al Ministro della Difesa;
b) una durata massima della astensione di “tre giorni consecutivi”, con la precisazione che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione “se non saranno decorsi 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione”;
c) l’esclusione di forme parziali di astensione dall’attività giudiziaria “su base locale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici”;
d) l’indicazione analitica delle prestazioni indispensabili che vanno comunque assicurate in caso di astensione dall’attività giudiziaria;
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5. che l’insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione disciplinante l’esercizio del diritto dei magistrati militari di astenersi totalmente o parzialmente dalle proprie funzioni, appare coerente con l’esigenza di assicurare il contemperamento del diritto all’astensione dei magistrati militari con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti, nonché rispettoso delle previsioni di cui alla citata legge 146/1990, come modificata alla legge 83/2000;
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VALUTA IDONEO
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il codice di autoregolamentazione disciplinante l’astensione dall’attività giudiziaria dei magistrati militari, adottato dall’Associazione Nazionale Magistrati Militari;
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DISPONE
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la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio superiore della Magistratura Militare, all’Associazione Nazionale Magistrati Militari, al Ministro della Giustizia e al Ministro della Difesa;
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DISPONE INOLTRE
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la pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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