COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
|
| |
Deliberazione: 01/31 FEDERAMBIENTE - FISE/FP-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI, FIADEL CISAL, UGL (pos.10093 e 10138)
(Seduta del 19.4.2001)
|
| |
FATTO: sottoscrizione dell’accordo nazionale di Igiene Urbana Ambientale, in data 1° marzo 2001 presso la sede della Commissione di Garanzia da parte delle Associazioni datoriali Federambiente e Fise e delle OO.SS. nazionale FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL – CISAL, UGL.
DELIBERAZIONE valutazione di idoneità dell’accordo
MOTIVAZIONE corrispondenza dell’accordo alla legge n.146/90 come modificata dalla legge n.83/2000.
|
| |
LA COMMISSIONE
|
| |
nei proc. n. pos. 10093 e 10138, su proposta del Prof. Prosperetti ha adottato, all’unanimità, la seguente delibera.
|
| |
PREMESSO
|
| |
1. che già con delibera del 4.11.1999 n.99/582 la Commissione aveva dato avvio alla revisione degli accordi nazionali del settore Igiene Urbana Ambientale sulla base dei seguenti rilievi:
a. il settore Igiene Urbana Ambientale necessita di un più organico accordo nazionale valido sia per le Aziende Municipalizzate che le Aziende private che preveda in maniera più completa le prestazioni indispensabili in ordine alle quali gli accordi nazionali fino ad ora vigenti (Federambiente e Fise sottoscritti il primo poco prima della entrata in vigore della legge n.146/90 ed il secondo subito dopo l’entrata in vigore della legge, valutati idonei dalla Commissione) sono risultati deficitari;
b. in particolare ad avviso della Commissione si può determinare la necessità di una anche limitata raccolta dei rifiuti in caso di sciopero, con riferimento a particolari situazioni climatiche e segnatamente per eventi particolari, nonché, per la tutela dell’ambiente dei siti turistici;
c. le suddette ipotesi di limitata raccolta in caso di sciopero possono verosimilmente riguardare anche lo spazzamento e la pulizia di particolari strade cittadine, previsione non contenuta negli accordi Federambiente e Fise;
d. è possibile prevedere l’attività di compattamento o di mero stoccaggio dei rifiuti in costanza di sciopero;
e. è a tal fine necessario che il servizio minimo essenziale a tutela dell’Igiene Urbana Ambientale risulti individuato in un unitario processo, ancorché appaltato da diverse aziende sia private che municipalizzate, ritenendo la Commissione insoddisfacente la situazione attuale anche sotto il profilo della frammentarietà degli accordi locali e/o aziendali che si riferiscono spesso ad ambiti disomogenei: raramente, infatti, la stessa azienda appalta il ciclo integrale dalla raccolta allo smaltimento;
f. per una effettiva e congrua determinazione dei contingenti di personale da esonerare dallo sciopero la Commissione invita le parti a determinare dei criteri generali, non rimessi alla discrezionalità delle realtà locali, con riferimento a diverse percentuali di uomini e mezzi da mantenere, comunque, in servizio per le diverse tipologie di insediamento urbano;
g. la mancata individuazione, nell’accordo nazionale Federambiente, delle franchigie estive crea incertezza di fronte alla miriade degli operatori del settore i quali dovrebbero, in ipotesi, individuare tali franchigie in specifici accordi aziendali, ipotesi questa che la Commissione vuole, invece considerare meramente residuali;
h. necessità di ridefinire le prestazioni indispensabili relative all’intero processo di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché necessità di una più esaustiva individuazione delle prestazioni indispensabili di igiene urbana, definendo compiutamente una normativa contrattuale immediatamente applicabile a tutti i livelli ed anche alle imprese cui è demandata la gestione di un solo segmento del complessivo servizio pubblico essenziale;
|
| |
2. che a seguito della delibera sopra citata le Associazioni datoriali Federambiente e Fise e le OO.SS. nazionali rappresentative del settore si sono incontrate numerose volte presso la sede della Commissione di Garanzia al fine di raggiungere un nuovo accordo nazionale rispondente ai sopra richiamati rilievi formulati dalla Commissione medesima;
|
| |
3. che con l’entrata in vigore della legge n. 83/2000, si è comunque resa necessaria la revisione degli accordi di Igiene Urbana Ambientale;
|
| |
4. che in data 18 febbraio 2000 la Commissione ha incontrato in audizione le OO.SS. nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI per verificare la disponibilità delle stesse al raggiungimento di un nuovo accordo nazionale del settore, audizione che si è conclusa con la volontà dei sindacati di impegnarsi ad aprire le trattative;
|
| |
5. che in data 25 maggio 2000 la Commissione in sede di audizione ha incontrato una prima volta le parti datoriali del settore Igiene Urbana al fine di chiarire le modifiche apportate dalla legge n.83/2000 alla legge n.146/90 e le esigenze che hanno imposto la revisione degli accordi vigenti illustrate in premessa: anche le parti datoriali si sono impegnate ad aprire le trattative;
|
| |
6. che in data 2 giugno 2000 ancora in sede di audizione la Commissione ha incontrato congiuntamente le parti datoriali e sindacali su richiesta delle stesse al fine di appianare i contrasti esistenti ;
|
| |
7. che, infine le parti si sono riunite presso la Commissione di Garanzia e con la mediazione di quest’ultima in data 1° marzo 2001 le Associazioni datoriali Federambiente e Fise e le OO. SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL, superati gli ultimi contrasti, hanno sottoscritto il nuovo accordo nazionale del settore Igiene Urbana valido per le Aziende municipalizzate e per le Aziende private;
|
| |
8. che con comunicazione della Commissione del 6 marzo 2001, prot. n. 2067 il testo dell’accordo è stato inviato alle Associazione degli Utenti Adiconsum, Adoc, ACU, Altroconsumo, Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Cittadinanzattiva, Centro Tutela Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Codacons, Confconsumatori, dando alle stesse il termine di gg.15 dalla ricezione per esprimere il loro parere sull’accordo;
|
| |
9. che in data 13 marzo 2001 è pervenuto il parere favorevole sull’accordo della Associazione degli Utenti Unione Nazionale Consumatori;
|
| |
10. che con nota del 26 marzo 2001 il sindacato nazionale intercategoriale di base S.IN.COBAS dichiara di aderire in ogni sua parte alle disposizioni di cui all’accordo nazionale di Igiene Urbana Ambientale;
|
| |
11. che in data 10 aprile 2001 con documento n. prot. 026/CP/tt è pervenuto il parere favorevole sull’accordo della Associazione degli Utenti Adoc;
|
| |
12. che in data 23 marzo 2001 è pervenuto il parere della Associazione degli Utenti Codacons il quale formula dei rilievi critici, che comunque trovano risposta nelle seguenti motivazioni di idoneità dell'accordo;
|
| |
CONSIDERATO
|
| |
1. che l’accordo nazionale del settore Igiene Urbana Ambientale è stato sottoscritto dalle parti dopo una lunga trattativa e l’accordo raggiunto risponde alle disposizione di cui alla legge n.146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, ed agli indirizzi della Commissione di cui in premessa;
|
| |
2. che, quanto ai termini di preavviso (art.2 dell’accordo), la Commissione rileva che tali termini sono conformi a quanto dispone la legge n.146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000;
|
| |
3. che, in relazione alla critica sull’intervallo tra l’effettuazione di una astensione dal lavoro e la proclamazione della successiva (tre giorni) di cui all’art.4 dell’accordo, si osserva che tale termine appare congruo ed è il risultato di lunghe mediazioni tra le parti che hanno portato al raggiungimento di un delicato equilibrio tra le medesime che non sembra opportuno modificare;
|
| |
4. che, circa l’art. 7, comma 3, relativo agli adempimenti dell’impresa, secondo il quale l’impresa ha l’obbligo di comunicare alla Commissione, che ne faccia richiesta, le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni, nonché, le cause di insorgenza del conflitto, il Codacons sostiene che tale comunicazione dovrebbe essere automatica e non rimessa alla richiesta della Commissione. Su tale rilievo la Commissione sostiene che la dizione dell’art. 7 risulti congrua essendo il risultato di una mediazione tra le parti;
|
| |
5. che, in ordine alle osservazioni sull’art. 8 comma 1, relativo alla individuazione delle prestazioni indispensabili, questo va interpretato nel senso che i rifiuti sanitari, specie se pericolosi, sono da riferirsi ai rifiuti ospedalieri, ricomprendendo la Commissione in tale categoria ogni genere di rifiuto sanitario;
|
| |
6. che la Commissione ritiene congrua la individuazione effettuata dall'accordo relativamente alle aree e alle comunità interessate dalle prestazioni indispensabili, sicchè diverse realtà, come grandi comunità in genere o camping, non previsti nell'accordo dovranno curare la pulizia e la rimozione dei rifiuti con mezzi propri;
|
| |
7. che l’individuazione dei contingenti di personale da adibire alle prestazioni indispensabili in caso di sciopero sono regolati dalla espressa previsione dell’art. 9 dell’accordo secondo la quale in caso di rilevante dissenso le parti potranno adire il Prefetto che deciderà sulla materia;
|
| |
8. che, in ordine all’art. 12 comma 1° dell’accordo, relativo al campo di applicazione dello stesso, secondo il quale l’accordo si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o dell’ente il Codacons sostiene che andrebbe introdotto un rinvio al CCNL per individuare tutti i soggetti interessati dalla disposizione. A tale proposito la Commissione rileva che gli accordi sulle prestazioni minime si applicano erga omnes a quanti sono di fatto adibiti alla erogazione del servizio pubblico essenziale e pertanto il rinvio al CCNL non appare opportuno;
|
| |
9. che nell’ art. 13 dell’accordo relativo alla salvaguardia delle prestazioni indispensabili in atto, nel quale si afferma che 'le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 9 già garantite, determinate dalla specificità e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall’art. 13, comma,1 lett.a) legge n.146/90, come modificata dalla legge n.83/2000', va inteso nel senso che eventuali accordi di maggior favore per l’utenza attualmente in vigore in determinate località caratterizzate da specificità anche di tipo stagionale vengono salvaguardate nei limiti della nuova legge;
|
| |
10. che, infine, la Commissione giudica positivamente anche l'allegato relativo alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, in quanto, per l'articolazione e la tempistica che prevede, risulta non penalizzante per le azioni di autotutela, specie alla luce dell'art. 6 dell'allegato, dove si esonerano le parti dall'esperire il terzo livello di conciliazione, all'esito di idonea comunicazione alle Organizzazioni nazionali;
|
| |
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra esposte e visti i pareri favorevoli delle Associazioni degli utenti richiamate in premessa e valutati i rilievi del Codacons
|
| |
VALUTA IDONEO
|
| |
l’accordo nazionale del settore Igiene Urbana Ambientale sottoscritto in data 1° marzo 2001 presso la sede della Commissione di Garanzia dalle Associazioni datoriali Federambiente e Fise e dalle OO. SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL;
|
| |
DISPONE
|
| |
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente, alle Associazioni FEDERAMBIENTE e FISE alle OO.SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL, UGL.
|