COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 02/56 Richiesta parere su sciopero personale aeroportuale (pos. 13016)
(Seduta del 4.4.2002)
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LA COMMISSIONE
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Vista la nota inviata dall’Organizzazione sindacale FP CGIL in data 8 marzo 2002, contenente la richiesta del parere della Commissione in ordine all’applicazione al personale ENAC addetto alle sedi aeroportuali della Regolamentazione provvisoria per i settore del trasporto aereo (del. 01/92),
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FORMULA IL SEGUENTE AVVISO
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1. In data 17 gennaio 2002 la Commissione formulava la seguente nota di chiarimenti: “Il comma 2 dell’art. 24 dispone infatti che “nell’ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21, le direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli schedulati negli orari pubblicati, individuati con le modalità determinate dalla direzione centrale dell’ENAC”. Viste le attribuzioni di natura operativa e di polizia che il codice della navigazione riserva al Direttore di aeroporto l’espressione “direzione aeroportuale” deve intendersi come sinonima di “direttore di aeroporto” o al massimo ricomprendere, ove effettivamente sia presente, anche il vice direttore di aeroporto.”
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2. La nota in questione è stata formulata al solo scopo di chiarire il significato del secondo comma dell’art. 24 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (del. 01/92) e in particolare dell’espressione utilizzata nel testo di quel comma “direzioni aeroportuali”.
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3. Peraltro la Commissione, quando esprime un avviso, non può prevedere se questo avviso sarà utilizzato per ragioni diverse da quelle per le quali è stato richiesto.
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4. Alla luce del chiarimento sopra richiamato si può precisare che, stante che tutti gli addetti ai servizi aeroportuali sono tenuti a garantire il 20% del normale servizio nelle ore 10-18 e 21-6.59 (e questo riguarda anche i dipendenti ENAC), il 20% di servizio prende la forma e il contenuto dell’autorizzazione del 20% dei voli quando allo sciopero ENAC partecipi anche il direttore di aeroporto. Si intende che in ogni caso le decisioni in ordine alla operatività dell’aeroporto restano nella responsabilità del direttore di aeroporto.
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Il significato attribuito dalla Commissione alla espressione “direzioni aeroportuali” nel contesto dell’art. 24 comma 2 della Regolamentazione Provvisoria si riferisce esclusivamente ai servizi da garantire in occasione di sciopero, dove è necessario distinguere tra il personale addetto alle sedi aeroportuali dell’ENAC e il direttore (o anche il vice-direttore) di aeroporto, in ragione, nel secondo caso, delle funzioni a questi espressamente attribuite dal cod. nav. L’intenzione che ha ispirato la formulazione questa regola è quella di evitare che lo sciopero di addetti a servizi aeroportuali strumentali debba necessariamente comportare la limitazione dei voli (inevitabile invece se a scioperare è chi ha diretta responsabilità in materia).
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A completamento della risposta ai quesiti proposti dalla organizzazioni sindacale in indirizzo si ricordi che in nota all’art. 1 della Regolamentazione provvisoria a proposito dei servizi aeroportuali, sono state espressamente inserite le direzioni aeroportuali (qui intendendosi ovviamente tutto il personale addetto a tali direzioni, in quanto eroga servizi aeroportuali relativi al flusso degli aeromobili, dei passeggeri e dei bagagli). Le precisazioni sul significato dell’espressione “direzioni aeroportuali” nel (solo) secondo comma dell’art. 24 della Regolamentazione Provvisoria si riferiscono alla (sola) questione dell’autorizzazione dei voli, e non comportano affatto l’esclusione del personale addetto alle sedi aeroportuali ENAC dalla disciplina di cui alla Regolamentazione Provvisoria. Di conseguenza non è legittimo uno sciopero di 24 ore nel quale non siano assicurate le prestazioni indispensabili previste dalla Regolamentazione Provvisoria.
Il personale ENAC addetto alle sedi aeroportuali è tenuto ad erogare il servizio normale nelle fasce 7-10 18-21; fuori fasce, il 20% del normale servizio. Spetterà al direttore di aeroporto, o a chi lo sostituisce in caso di assenza, decidere se questi livelli di servizio siano sufficienti a garantire la piena operatività degli aeroporti in occasione dello sciopero o se invece, al di fuori delle fasce, il traffico debba subire delle limitazioni, per ragioni di sicurezza o di efficienza operativa.
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