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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 03/35 Orientamento di carattere generale in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione (pos. 15307)
(Seduta del 20.2.2003)

 


LA COMMISSIONE

 


adotta all’unanimità la seguente delibera di indirizzo

 


RILEVATO

 


1. che è emersa la necessità di predeterminare il periodo per il quale, ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia il preventivo espletamento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione, o la scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento;

 


2. che la questione risulta espressamente regolata nei seguenti accordi e codici di autoregolamentazione:
a) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l’effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
b) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante l’area della dirigenza medica e veterinaria (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l’effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
c) Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l’effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
d) Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l’effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
e) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo RAI (art.3.b: 45 giorni liberi dall’effettuazione del primo sciopero);
f) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l’effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
g) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante l’area dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l’effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
h) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l’effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
i) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI (dichiarazione a verbale: 45 giorni dalle precedenti procedure);
l) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito FEDERCASSE (dichiarazione a verbale: 45 giorni dalle precedenti procedure);

 


3. che analoghe previsioni sono contenute nelle seguenti regolamentazioni provvisorie:
a) Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale (art.2: 90 giorni dall’ultimazione della fase di conciliazione);
b) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo (art.32: 45 giorni liberi dall’effettuazione del primo sciopero);
c) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni (art.3: 90 giorni dall’ultimazione della fase di conciliazione);

 


RILEVATO

 


invece che nei seguenti accordi, codici di autoregolamentazioni e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:

 


a) Accordo del 18 aprile 2001 riguardante il settore del trasporto ferroviario;
b) Accordo del 1° marzo 2001 riguardante il settore dell’igiene urbana;
c) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante il settore delle pulizie;
d) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante il settore dei Consorzi di bonifica;
e) Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;
f) Accordo del 1° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia;
g) Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d’Italia;
h) Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell’Ufficio Italiano Cambi;
i) Art.21 del c.c.n.l. dell’11 gennaio 2001 riguardante il servizio postale;
l) Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;
m) Regolamentazione provvisoria riguardante il settore del soccorso e della sicurezza stradale (delibera n.01/112 del 4 ottobre 2001);

 


RILEVATO

 


altresì che sul punto questa Commissione si è già espressa con delibera n.00/226 del 12 ottobre 2000, nella quale si dispone testualmente che:
a) l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o dei termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di conciliazione;
b) ove invece la proclamazione di un nuovo sciopero, pur collegandosi idealmente ad uno o più scioperi effettuati nell'ambito di una vertenza, risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo, un nuovo esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione si rende necessario, al fine di consentire - nel rispetto della ratio del disposto degli art. 2, comma 2, e 13 lett.c), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 - una nuova verifica in ordine alla possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto;

 


RITENUTO OPPORTUNO

 


per assicurare certezza nei rapporti predeterminare in linea generale il periodo per il quale, ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia nei settori in cui manchino previsioni specifiche, il preventivo espletamento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione, o la scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi, codici di autoregolamentazione e regolamentazioni provvisorie;

 


ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

 


che, che nei predetti accordi codici e regolamentazioni provvisorie, il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell’ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento;

 


DISPONE

 


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti interessate.

 


IL PRESIDENTE

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato