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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 01/110 Regolamentazione degli scioperi nel settore della distribuzione del carburante (pos. 10808)
(Seduta del 4.10.2001)

 


FATTO: richiesta di chiarimenti applicativi sulla delibera n. 01/94 e sulle ragioni dell’assoggettamento degli impianti di distribuzione di carburante alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali
DELIBERA: interpretativa

 


LA COMMISSIONE

 


in merito alla richiesta di chiarimenti espressa dal Ministero dell’Interno, udita la proposta del Prof. Prosperetti, ha adottato, all’unanimità, la seguente delibera:

 


PREMESSO

 


1. che in data 26 settembre 2001 (prot. n. 13509/2(3)/ Sett. AA.GG.AC), il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno ha richiesto chiarimenti applicativi sulla delibera n. 01/94 e sulle ragioni dell’assoggettamento degli impianti di distribuzione di carburante alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;

 


2. che, in particolare, alcune Prefetture hanno rappresentato difficoltà in ordine all’applicazione della citata delibera n. 01/94, nonché in ordine alle ragioni addotte dalle OO.SS. della categoria dei gestori carburante che contestano il carattere di servizio pubblico essenziale della erogazione del carburante alle auto private.

 


CONSIDERATO

 


1. che l’art. 1 della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n.83/2000 considera servizi pubblici essenziali tutti i servizi comunque volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; per quanto rileva nella specie: il diritto alla vita, alla salute ed alla libertà di circolazione;

2. che in particolare il secondo comma del predetto articolo alla lettera a), prevede espressamente l’approvvigionamento di prodotti energetici;

3. che la Commissione ha sempre considerato l’elencazione dei servizi, fatta dalla legge, meramente esemplificativa, sicché la Commissione di Garanzia può individuare all’interno dei servizi elencati dalla legge ulteriori attività da garantire specificatamente, sia in accoglimento di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva (o da accordi di autoregolamentazione) ovvero d’ufficio;

 


4. che nella specie la legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, all’art. 2 bis, prevede che la Commissione di Garanzia promuova l’adozione, da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza delle categorie di lavoratori autonomi e di piccoli imprenditori, di codici di autoregolamentazione ed in caso di mancanza degli stessi la Commissione delibera la provvisoria regolamentazione dei servizi minimi indispensabili;

5. che da oltre otto anni i gestori di carburante sono pacificamente assoggettati alla speciale normativa per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, a nulla rilevando il regime nel quale è erogato il servizio;

 


6. che già prima della l. n. 83/2000 che ha novellato la legge n. 146/90, la Commissione aveva considerato i gestori degli impianti per la distribuzione di carburante come soggetti agli obblighi di cui alla legge n. 146/90 (confronta sul punto le seguenti delibere: 22 luglio 1993, n. 10.23; 14 aprile 1994, n.16.1; 5 novembre 1994 13.10, 14 settembre 1995 n.192/15.3; 10.4.1997 n. 97/270; 7.5.1998 n. 98/239);

 


ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

 


La distribuzione di prodotti energetici non può essere intesa come fine a se stessa bensì finalizzata alla concreta realizzazione di tutti gli altri diritti costituzionali garantiti, per la realizzazione dei quali è necessario il ricorso a tali prodotti; il diritto alla mobilità va garantito per se stesso ma anche strumentalmente per la tutela della vita e della salute. Il trasporto privato di persone e merci su gomma va pertanto tutelato in quanto indissolubilmente legato ai suddetti diritti, non essendo sufficiente a garantirli il trasporto pubblico di merci e persone, insufficiente sia a livello globale sia a livello capillare.
Dal punto di vista dell’attuazione pratica, sembra a questa Commissione sufficiente che i Sindaci siano invitati da parte dei Prefetti a prevedere idonee turnazioni in caso di sciopero della categoria. Al fine di provvedere a garantire l’apertura degli esercizi nella misura del 50% dei turni festivi in tutto il territorio della provincia, i Prefetti, potranno prevedere una ripartizione degli impianti aperti privilegiando le zone più decentrate e prevedendo idonee rotazioni laddove un comune abbia ad esempio un solo impianto aperto ordinariamente nei giorni festivi.

 


DISPONE

 


la trasmissione della seguente delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Interno.

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato