COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 02/12 Valutazione accordo RAI, RAI Way, RAI Net / SLC-CGIL / FISTEL-CISL / UILSIC-UIL / LIBERSIND Confsal / UGL Comunicazione (pos. 12093)
(Seduta del 24.1.2002)
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FATTO: Valutazione dell’accordo stipulato in data 22 novembre tra la Rai S.p.A, Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A e le Organizzazioni sindacali SLC CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL Comunicazione
DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità dell’accordo
MOTIVAZIONE: idoneità dell’accordo
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LA COMMISSIONE
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su proposta dei Proff. Santoni e Galantino, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
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PREMESSO
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1. che con nota del 28 novembre 2001 la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha trasmesso l'accordo per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i Quadri, Impiegati ed Operai del settore radiotelevisivo pubblico, in attuazione della legge 11 aprile 2000 modificativa ed integrativa della l. 12 giugno 1990, n. 146, stipulato, in data 22 novembre 2001, tra la Rai S.p.A, Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A e le Organizzazioni sindacali SLC CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL Comunicazione;
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2. che, con nota del 29 novembre 2001, la Commissione ha inviato l’accordo in esame alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, concedendo alle stesse il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per l’invio del predetto parere;
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3. che, in data 3 dicembre 2001, è pervenuto alla Commissione il parere favorevole dell’Associazione per la Difesa e l’orientamento dei Consumatori (Adoc) e in data 6 dicembre 2001 dell’Unione Nazionale Consumatori che hanno ritenuto adeguate le prestazioni indispensabili determinate nell’accordo stesso;
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CONSIDERATO
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1. che la legge 146/1990 all’art. 1.1. individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona costituzionalmente tutelato, alla libertà di comunicazione e che all’art. 1.2. lett. e) della medesima legge viene esplicitamente richiamata l’informazione radiotelevisiva pubblica;
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2. che con delibera n. 01/19 del 22 marzo 2001, la Commissione ha valutato idoneo l’accordo relativo alla regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero e delle prestazioni indispensabili, stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale dei Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana);
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3. che le prestazioni lavorative di tutti i lavoratori (tecnici ed amministrativi), appartenenti alle diverse società della Rai, sono collegate da un nesso di strumentalità necessaria al servizio riguardante tutto il sistema informativo radiotelevisivo pubblico;
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4. che il testo dell’accordo sottoposto alla valutazione della Commissione, nella parte relativa alle prestazioni indispensabili, è del tutto coincidente con il predetto accordo della categoria dei giornalisti stipulato in data 4 dicembre 2000 e già precedentemente valutato idoneo con delibera n. 01/19 del 22.3.2001, con la previsione delle seguenti prestazioni indispensabili da garantire durante le astensioni, quali in particolare la trasmissione di eventi indicati in apposita delibera dall’Autorità Garante delle comunicazioni; delle trasmissioni elettorali referendarie o afferenti alla diverse forme di comunicazione politica regolate dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, anche con riferimento a quelle di informazione ed approfondimento nei periodi di campagna elettorale per tutte le competizioni europee, nazionali, e locali; della programmazione giornaliera dei servizi di informazione radiofonica e televisiva (giornali radio e telegiornali) già indicati nel suddetto accordo dei giornalisti;
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5. che l’accordo in esame contiene correttamente l’espressa previsione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione ad integrazione del sistema di relazioni industriali del vigente CCNL, con l’obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di conciliazione da esaurirsi nei 5 giorni successivi alla richiesta sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato;
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6. che inoltre è specificamente contemplata una procedura di raffreddamento e conciliazione in sede locale in caso di mancato accordo in sede aziendale, nonché la previsione della ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione anche nell’ambito della stessa vertenza, decorsi 45 giorni liberi dall’effettuazione del primo sciopero;
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7. che l’accordo prevede le modalità di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge, con la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni mediante la previsione, nell’ambito di una stessa vertenza, del limite di 24 ore consecutive per la prima azione di sciopero e di 48 ore per le astensioni successive;
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8. che l’accordo contempla un intervallo minimo di 6 giorni tra le azioni di sciopero da osservarsi tra la conclusione di un’astensione e la proclamazione della successiva, nonché la disciplina relativa all’eventuale revoca delle astensioni che deve avvenire con comunicazione scritta con almeno 6 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell’astensione;
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9. che l’accordo contiene altresì il divieto di proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, di scioperi delle mansioni nonché di altre forme anomale di sciopero, conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione;
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10. che pertanto l’accordo in esame si pone in linea con le regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla l. n. 83/2000 sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali;
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VALUTA IDONEO
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in tutte le sue parti, l’accordo del 22 novembre 2001 tra la Rai S.p.A, Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A e le Organizzazioni sindacali SLC CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL Comunicazione;
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DISPONE
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la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, alla Rai S.p.A, alla Rai Way S.p.A., alla Rai Net S.p.A, all’Unione degli Industriali di Roma ed alle Organizzazioni sindacali SLC CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL Comunicazione.
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