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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 01/161 Accordo nazionale sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (pos. 11707)
(Seduta del 20.12.2001)

 


FATTO: definizione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.
DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità.
MOTIVAZIONE: l’accordo è conforme alla l. n.146/90, come modificata dalla l. n. 83/2000.

 


LA COMMISSIONE

 


su proposta dei proff. Galantino e Santoni, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

 


PREMESSO

 


1. che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990, l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, costituiscono servizi pubblici essenziali volti a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla tutela della vita, alla salute e alla sicurezza dell’ambiente;

 


2. che, fra le attività svolte dai Consorzi di Bonifica, la fornitura di acqua per usi idropotabili, il presidio dei relativi impianti comprese le dighe, alcune attività di scolo dei terreni e l’attività di irrigazione, rientrano fra i servizi pubblici essenziali secondo l’orientamento consolidato della Commissione (v. delibera n. 8.51 del 7 luglio 1994);

 


3. che, in data 18 giugno 2001, il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (SNEBI) ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FISBA-CISL e FILBI-UIL l’accordo nazionale di settore attuativo della legge n. 146/1990, come innovata dalla l. n. 83/2000;

 


4. che, tale accordo è stato trasmesso dalla Commissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30.7.1998, n. 281;

 


6. che, sul predetto testo negoziale, l’Adoc, l’Unione Nazionale Consumatori ed il Codacons hanno espresso parere favorevole, mentre l’organizzazione Cittadinanza attiva ha formulato alcune osservazioni (assenza di una franchigia per il periodo estivo ed eccessiva genericità nell’individuazione delle prestazioni indispensabili);

 


7. che, su indicazione della Commissione, in data 11 dicembre 2001, è stato concluso fra le parti un accordo che modifica le disposizioni contenute nella precedente regolamentazione del 18.6.2001, limitatamente all’intervallo oggettivo (art. 7, comma 4) ed alle modalità di comunicazione della revoca dello sciopero (art. 8, comma 2);

 


CONSIDERATO

 


1. che, nell’accordo del 18 giugno 2001, come modificato in data 11 dicembre 2001, le procedure di raffreddamento e conciliazione, le prestazioni indispensabili e le modalità di effettuazione degli scioperi, risultano così disciplinate:

 


“Art. 1 «omissis»

Art. 2 «omissis»

Art. 3 «omissis»

Art. 4 «omissis»

 


Art. 5
Tentativo preventivo di conciliazione e procedura di raffreddamento

 


Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione.

 


Art. 6
Proclamazione e preavviso

 


Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione previsto dal precedente art. 5, i lavoratori potranno esercitare il diritto di sciopero.

 


L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.

 


La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di effettuazione dello sciopero, sia al Consorzio sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 12 giugno 1990.

 


In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle Organizzazioni sindacali allo S.N.E.B.I. che provvede a trasmetterla ai Consorzi. In tal caso, le Organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 15 giorni.

 


Art. 7
Durata dello sciopero

 


Lo sciopero non può avere durata superiore ad un'intera giornata di lavoro.

 


Le azioni di sciopero non possono essere effettuate nei giorni precedenti o successivi alle giornate non lavorative o festive.

 


Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno per un periodo di ore continuativo.

 


Tra l’effettuazione di uno sciopero e proclamazione del successivo dovrà essere assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.

 


Non è consentito lo sciopero ad oltranza.

 


Non sono ammesse forme anomale di lotta quali lo sciopero a scacchiera, la non collaborazione, l'ostruzionismo, ecc..

 


Art. 8
Revoche e sospensioni

 


La R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A. aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno che le revoche o le sospensioni di scioperi già proclamati siano comunicate tempestivamente per scritto ai Consorzi.

 


La comunicazione della revoca o della sospensione dello sciopero deve essere data per scritto ai Consorzi almeno 6 giorni prima della data fissata per l’effettuazione dello sciopero

 


In caso di avvenimenti di particolare gravità tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio nonché in caso di calamità naturali, gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi con decisione assunta dalle stesse strutture sindacali che li hanno proclamati o con i provvedimenti dell'autorità competente.

 


Art. 9
Adempimenti dei Consorzi e normalizzazione del servizio

 


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, i Consorzi, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvedono a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 6, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

 


I Consorzi hanno altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

 


Le inadempienze di cui ai commi 1 e 2 sono sanzionate a nonna dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146 del 12 giugno 1990.

 


Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, secondo le nonne del c.c.n.l., la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.

 


Art. 10
Individuazione delle prestazioni indispensabili

 


Si considerano prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art 2 della L. n. 146 del 12 giugno 1990:

 


1) per l’attività di scolo, difesa del suolo e salvaguardia dell’ambiente:

 


> l'esercizio dei macchinari e degli impianti per lo scolo delle acque e lo svolgimento di quelle attività di competenza dei Consorzi indispensabili alla difesa del suolo ed alla salvaguardia dell'ambiente;
> la custodia degli impianti di sollevamento nonché gli interventi necessari in caso di emergenza del sistema idraulico conseguenti ad eventi meteorologici od eventi imprevedibili che impediscono la funzionalità degli impianti medesimi;

 


2) per l'attività di irrigazione:

 


> l'esercizio di tutti gli impianti ed i manufatti per l'adduzione delle acque che permetta la captabilità dell'acqua a cura degli utenti;

 


3) per l'attività di fornitura di acqua per uso idropotabile e presidi dei relativi impianti comprese le dighe:

 


> l'esercizio dei macchinari ed impianti e la custodia delle dighe.

 


Art. 11
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi
delle prestazioni indispensabili

 


A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 10, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.

 


Il Consorzio predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 90 giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della Commissione di garanzia.

 


Il piano, sottoposto all'esame preventivo delle RSA o RSU per la valutazione della rispondenza ai contenuti del presente accordo, resta valido fino a quanto non si renda necessario modificarlo. In tal caso, il Consorzio reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.

 


Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi, gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.

 


B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:

 


a) ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;

 


b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.

 


Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in ferie o in riposo compensativo settimanale qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.

 


Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. e/o delle Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 12.

 


Il Consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione.

 


I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e dei compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 10.

 


Qualora, alla data dello sciopero, i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, il Consorzio procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

 


Il Consorzio dà tempestiva comunicazione alla R.S.U. o, in mancanza, alle R.S.A., degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

 


Art. 12
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

 


Il personale di cui al precedente art. 11 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

 


Art. 13
Astensione collettiva dal lavoro straordinario

 


Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso dì astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.

 


Art. 14
Norme sanzionatorie

 


In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente c.c.n.l., proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificato dall'art. 3 della legge n. 83 dell'1 1 aprile 2000.

 


Art. 15
Decorrenza e durata

 


Il presente accordo entrerà in vigore dopo che la Commissione di garanzia sull'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali avrà espresso il giudizio di idoneità prescritto dalla legge.

 


L'accordo ha carattere sperimentale e verrà riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti, dopo quattro anni di vigenza.

 


Nel caso in cui non venga inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, la richiesta di riesame di cui al precedente comma, l'efficacia del presente accordo è prorogata automaticamente di altri quattro anni.”

 


«omissis»

 


“ALLEGATO ALL'ACCORDO NAZIONALE 18 GIUGNO 2001

 


PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2,

COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146 DEL 12 GIUGNO 1990

 


Art. 1

 


Fermo restando che l'interpretazione delle norme del c.c.n.l. e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate all'art. 31 del c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive ? con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari ? sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

 


Art. 2

 


A) Livello aziendale

 


La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura è riservata alla RSU, o in mancanza alle RSA, costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente.

 


La richiesta di esame della questione, che è causa della controversia collettiva, è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione al Consorzio di apposita domanda scritta che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma dell'accordo collettivo aziendale in ordine alla quale è insorta la controversia.

 


Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Consorzio convoca la RSU o, in mancanza, le predette RSA, per l'esame della controversia di cui al comma precedente.

 


Questa fase è ultimata entro ì 10 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.

 


B) Livello territoriale (provinciale o regionale)

 


Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i Consorzi convocano le competenti strutture territoriali, provinciali o regionali delle Organizzazioni. sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

 


Questa fase è ultimata entro i 15 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale: in caso di mancato accordo, le parti possono congiuntamente decidere di accedere a livello nazionale.

 


C) Livello nazionale

 


Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, lo SNEBI convoca le competenti Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

 


Questa fase è ultimata entro i 20 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell’intera procedura.

 


Art. 3

 


Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né, da parte dei competenti livelli sindacali, si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo se da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

 


Art. 4

 


Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lett. A), lett. B), lett. C), la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

 


Art. 5

 


I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà ? in coerenza con il fine di cui all'art. 1 ? di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

 


Art. 6

 


Fatte salve le disposizioni del c.c.n.I. relative alle procedure di rinnovo del c.c.n.l., nei casi di controversia collettiva di rilevanza nazionale, la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990, è la seguente:

 


1. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l., lo SNEBI convoca l'incontro;

 


2. questa fase si esaurisce entro i 15 giorni successivi al primo incontro;

 


3. qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata;

 


4. qualora il soggetto competente ad effettuare la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata.

 


Art. 7

 


La parti si danno atto di aver adempiuto con il presente accordo a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 12 giugno 1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.”

 


2. che, in merito alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, rese obbligatorie dalla l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la disciplina contenuta nell’Allegato all’accordo in esame, risponde alle esigenze di cui all’art. 2, comma 2 della stessa legge;

 


3. che, pertanto, l’accordo esaminato, come modificato in data 11 dicembre 2001, risulta conforme all’art.2, comma 2, della l. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000.

 


VALUTA IDONEO

 


ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come innovata dalla l. n. 83/2000, l’accordo sottoscritto dal Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.) con le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FISBA-CISL e FILBI-UIL in data 18 giugno 2001, come modificato in data 11 dicembre 2001;

 


DISPONE

 


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle politiche agricole e forestali, allo SNEBI ed alle Organizzazioni sindacali nazionali FLAI-CGIL, FISBA-CISL e FILBI-UIL;

 


DISPONE INOLTRE

 


la pubblicazione dell’accordo del 18 giugno 2001, come modificato in data 11 dicembre 2001, nonché degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato