COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 02/27 Accordo sottoscritto dall’Associazione Italiana Armamento di linea Fedarlinea / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Federmar-Cisal, Ugl–mare e Usclac-Uncdim (pos. 10578)
(Seduta del 14.2.2002)
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FATTO: valutazione dell’accordo 14 dicembre 2001, recante modifiche ed integrazioni all’intesa del 1° agosto 2000 sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, sottoscritto dall’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, e, separatamente, Federmar-Cisal, Ugl –mare e Usclac-Uncdim
DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneitą dell’accordo 14 dicembre 2001, ai sensi di cui in motivazione;
MOTIVAZIONE: riconosciuta idoneitą dell’accordo;
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LA COMMISSIONE
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nel procedimento posizione n. 10578 (Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Federmar-Cisal, Ugl –mare e Usclac-Uncdim), ha assunto all’unanimitą, su proposta del Prof. Cella, la seguente delibera:
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PREMESSO
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1. che l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea, con nota del 20 stipulazione, in data 14 dicembre 2001, di un accordo tra la medesima e le dicembre 2001, prot. 1546/FM, ha comunicato alla Commissione l’avvenuta Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Federmar-Cisal, Ugl –mare e Usclac-Uncdim, recante modifiche ed integrazioni all’intesa del 1° agosto 2000 sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, gią valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000;
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2. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13, comma1, lettera a) della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni ha richiesto, con nota del 24 gennaio 2002, prot. n. 970, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull’accordo del 14 dicembre 2001;
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3. che a tale richiesta hanno risposto le Associazioni Unione Nazionale Consumatori, con nota del 25 gennaio 2002, ed Adoc, con nota del 4 febbraio 2002, esprimendo entrambe parere favorevole;
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CONSIDERATO
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1. che l’accordo del 14 dicembre 2001 si limita ad introdurre alcune modifiche all’intesa del 1° agosto 2000, riducendo di dieci giorni i tempi delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze, e introducendo il limite della durata massima delle azioni di sciopero;
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2. che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze, alcune organizzazioni sindacali stipulanti il protocollo del 1° agosto 2000 avevano gią manifestato alla Commissione, nel corso dell’audizione del 9 maggio 2001, perplessitą in ordine all’eccessiva lunghezza di tali procedure;
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3. che, per quanto riguarda la durata massima delle azioni di sciopero, la Commissione aveva gią rilevato, nella delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000 di valutazione di idoneitą della citata all’intesa del 1° agosto 2000, la mancanza di un limite massimo delle azioni di sciopero nell’intesa stessa, riservandosi di valutare, nei singoli casi concreti, eventuali durate abnormi degli scioperi;
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4. che la disciplina sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo risultante dall’intesa del 1° agosto 2000, come modificata dall’accordo del 14 dicembre 2001, soddisfa, in generale, le esigenze di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
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GIUDICA IDONEO
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l’accordo 14 dicembre 2001, recante modifiche ed integrazioni all’intesa del 1° agosto 2000 sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, sottoscritto dall’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, e, separatamente, Federmar-Cisal, Ugl –mare e Usclac-Uncdim;
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DISPONE
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la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, all’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea, ed alle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Federmar-Cisal, Ugl –mare e Usclac-Uncdim.
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DISPONE INOLTRE
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la pubblicazione dell’accordo in questione, anche nel suo testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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