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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 02/35 Richiesta di parere da parte di ABI
(Seduta del 21.2.2002)

 


Oggetto: Sciopero dello straordinario. Durata eccedente 45 giorni.
Reiterazione delle procedure di conciliazione di cui all’accordo 23.1.2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 01/9.

 


LA COMMISSIONE

 


su proposta della prof. Ballestrero ha adottato all’unanimità la seguente delibera

 


PREMESSO

 


1. che l’ABI, con nota pervenuta il 7 febbraio, ha segnalato una azione di astensione dal lavoro straordinario che ha fatto seguito ad una precedente astensione dal lavoro straordinario, ponendo alla Commissione i seguenti interrogativi:
(a) se trattandosi di un’astensione dallo straordinario che interessa un arco di tempo di due mesi, intervallati da una “interruzione” coincidente con il preavviso di dieci giorni, non si sia di fronte a quella “durata tanto abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare grave pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati dalla legge”;
(b) se anche nel caso dell’astensione dal lavoro straordinario debba essere reiterato il tentativo di conciliazione, nel caso in cui durante il periodo di preavviso relativo alla seconda azione di sciopero sia stato superato il limite di 45 giorni. (Nel formulare l’interrogativo l’ABI fa riferimento a quanto previsto dall’accordo 23 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 01/9: “Le OO.SS. stipulanti, ad ulteriore chiarimento ed in osservanza delle previsioni di legge, dichiarano che la durata di un’azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso (omissis). Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di conciliazione”);

 


2. che in ordine alla richiesta di parere dell’ABI è pervenuta una nota a firma delle organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTI CREDITO, FIBA CISL, FISAC CGIL, SINFUB, UILCA contenente osservazioni in merito agli interrogativi formulati dall’ABI;

 


3. che in una successiva nota, pervenuta il 12 febbraio, l’ABI ha reiterato i medesimi interrogativi già formulati nella nota precedente.

 


CONSIDERATO

 


1. l’orientamento interpretativo della Commissione in materia di astensione dal lavoro straordinario di cui alla delibera 98/776 del 19 novembre 1998;

 


2. quanto affermato dalla Commissione nei considerato 4 e 5 della delibera 01/9 ;

 


3. l’orientamento espresso dalla Commissione nel punto 4 della delibera 01/60 ;

 


Formula il seguente parere

 


1. Per quanto riguarda l’interrogativo sub (a).
Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si presentano, dal punto di vista formale, come due distinte azioni di sciopero.
Ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni, tenuto conto che il rispetto delle regole vigenti nel settore in materia di prestazioni indispensabili (la garanzia delle cosiddette franchigie) impone anche nel caso dell’astensione dallo straordinario di limitare tale astensione a tre giorni su cinque lavorativi la settimana. Non si può peraltro trascurare che gli effetti negativi sul servizio (e di conseguenza sui diritti degli utenti tutelati dalla legge n. 146/1990) prodotti dall’astensione dal lavoro straordinario sono senza dubbio meno rilevanti degli effetti prodotti dall’astensione totale dal lavoro.

 


2. Per quanto riguarda l’interrogativo sub (b).

 


Il limite dei 45 giorni oltre il quale è prevista la reiterazione della procedura di conciliazione è espressamente riferito, nell’accordo 23.1.2001, alla durata massima della azione di sciopero (“la durata di un’azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso (omissis). Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di conciliazione”);
In base a quanto la Commissione ha precisato nella delibera 01/60 a proposito dello sciopero consistente nell’astensione totale dal lavoro (“l’arco temporale nel quale è distribuito il “pacchetto di ore” di astensione dal lavoro che costituisce la singola azione di sciopero deve essere contenuto al massimo entro i 28 giorni, intervallati dalle previste “franchigie”, che intercorrono tra la data di inizio dell’azione di sciopero (dopo l’esaurimento della procedura conciliativa e decorso il preavviso di dieci giorni) e l’avvio di una nuova procedura conciliativa, per cui è fissato nell’accodo il limite di 45 giorni dopo l’avvio della precedente procedura”) nonché di quanto la stessa Commissione ha precisato nella citata delibera in ordine alla durata dell’astensione dal lavoro straordinario (“le regole relative alla durata massima dell’azione di sciopero non si applicano all’astensione dallo straordinario”)
la Commissione esprime l’avviso che il limite dei 45 giorni oltre il quale è prevista la reiterazione delle procedure di conciliazione non trovi applicazione nel caso di astensione dal lavoro straordinario, la cui durata può eccedere i 28 giorni previsti in caso di astensione normale dal lavoro.

 


Resta fermo che il ricorso continuativo e reiterato ad astensioni dal lavoro straordinario può dar luogo alla durata abnorme dell’azione di sciopero, malgrado il rispetto della separazione formale tra le diverse azioni e pertanto può comportare la necessità di reiterare le procedure di conciliazione.

 


DISPONE

 


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all’ABI alle organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTI CREDITO, FIBA CISL, FISAC CGIL, SINFUB, UILCA.

 


La presente delibera viene letta, approvata e sottoscritta seduta stante.

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato