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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 00/45-9.1) Ferrovie dello Stato SpA (pos. 7391)
(Seduta del 3.2.2000)

 


LA COMMISSIONE

 


in relazione all’accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore ferroviario gestito dalle Ferrovie dello Stato SpA (pos. 7391), sottoscritto il 23 novembre 1999, su proposta dei Proff. Ballestrero, Magrini, Rescigno e Santoni, adotta, con il voto contrario del Prof. Ghezzi e l’astensione dei Proff. Cella e Prosperetti, la seguente delibera.

 


PREMESSO

 


1. che, in data 24 novembre 1999, è stato inviato alla Commissione di garanzia, ai fini della valutazione di idoneità ai sensi dell’art. 13. lett. a), legge n. 146/1990, l’accordo sulle prestazioni indispensabili da erogarsi in caso di sciopero nel settore del trasporto ferroviario, stipulato, in data 23 novembre 1999, tra le Ferrovie dello Stato SpA, l’AGENS e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, UGL Trasporti FAST-CONFSAL, SMA-CONFSAL, FISAST;

 


2. che al suddetto accordo ha aderito, in data 24 novembre 1999, la Confederazione sindacale dei lavoratori CISAL;

 


3. che tale accordo si propone di colmare la grave lacuna determinata dalla mancanza di una disciplina pattizia in un settore di servizi essenziali idonea ad assicurare il diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione;

 


4. che la mancanza di una idonea disciplina pattizia aveva indotto la Commissione di garanzia ad intervenire con una propria proposta il 23 ottobre 1991, e nuovamente il 22 gennaio 1998, e che tali proposte hanno sin qui costituito la disciplina dell’insieme delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto ferroviario, vigente fino alla valutazione di idoneità dell’accordo raggiunto tra le parti;

 


5. che, con nota trasmessa via telefax in data 25 novembre 1999, la Commissione ha richiesto al Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti, nonché alle Organizzazioni rappresentative degli utenti Adiconsum, Adoc, Associazione Consumatori ed utenti Agrisalus, Assoconsumatori, Assoutenti, CODACONS, Comitato Difesa Consumatori, Federazione Nazionale del Cittadino, Federconsumatori, Lega Consumatori ACLI, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento Federativo Democratico, Unione Nazionale Consumatori, un parere sul testo dell’accordo, ai sensi art. 2, c. 2, l. n. 146/1990, da trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della nota;

 


6. che, in data 29 novembre 1999, è pervenuto alla Commissione di garanzia il parere dell’Adoc (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori), che, nell’esprimere un giudizio complessivamente positivo sull’accordo, richiama le parti alla opportunità che le organizzazioni rappresentative degli utenti siano coinvolte già in fase di elaborazione degli accordi, e sottolinea la necessità di dare all’utenza maggiori e più tempestive informazioni;

 


CONSIDERATO

 


1. che l’accordo del 23 novembre 1999 citato in premessa, analitico e puntuale, recepisce in più parti, adeguatamente riformulandoli, principi, criteri e regole già contenuti nelle anzidette proposte della Commissione di garanzia, e segnatamente nella proposta del 22 gennaio 1998;

 


2. che meritano una piena valutazione di idoneità - in quanto costituiscono un insieme di regole atte a contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati dagli utenti - le seguenti parti dell’accordo, che divengono perciò immediatamente efficaci e generalmente vincolanti:

 


Punti 1. Efficacia
2. Campo di applicazione
3. Norme generali
3.1. Preavviso
3.2. Proclamazione (con particolare riguardo al divieto di proclamazioni plurime ed al conseguente divieto di proclamare un nuovo sciopero prima che sia stato effettuato o revocato lo sciopero precedente)
3.3. Durata dello sciopero e intervallo tra azioni di sciopero
3.3.1. Durata massima di 24 ore consecutive
3.3.2. Durata massima di 8 ore del primo sciopero della vertenza e collocazione sulla fascia oraria indicata
3.3.3. Divieto di scioperi a singhiozzo
3.3.4. C.d. “intervallo soggettivo”: intervallo minimo di 10 giorni tra azioni di sciopero proclamate dalla stessa O.S., fermo restando che l’O.S. non potrà proclamare un nuovo sciopero prima di aver effettuato o revocato lo sciopero precedente
3.4. Revoca dello sciopero proclamato
3.4.1. Revoca tempestiva (5 giorni)
3.4.2. Giustificazioni (tipiche e limitate) della revoca non tempestiva
3.4.3. Nuova proclamazione in caso di revoca nel rispetto del termine di preavviso (e delle altre regole valutate idonee dell’accordo)
3.5. Franchigia (inclusi i punti 3.5.1., 3.5.2)
3.6. Divieto di scioperi concomitanti. Ai fini della valutazione di idoneità, l’inciso “salvo quanto previsto del punto 3.3.5.” deve intendersi soppresso
3.7. Sospensione dello sciopero in caso di gravi avvenimenti e calamità naturali;

 


3. che, per quanto attiene al punto 3.3.5, la Commissione di garanzia non può esprimere una valutazione di idoneità in ordine alla formulazione della regola del c.d. intervallo oggettivo, e ribadisce pertanto quanto già affermato nelle delibere n. 99/126 del 24 febbraio 1999, n. 99/287 del 29 aprile 1999 e n. 99/416 del 24 giugno 1999;

 


4. che, ad ulteriore chiarimento delle motivazioni che sorreggono la valutazione di inidoneità, la Commissione di garanzia ritiene opportuno che il c.d. intervallo oggettivo (espressione del principio di obiettiva rarefazione delle azioni di sciopero che colpiscono i servizi pubblici essenziali) è configurabile come prestazione indispensabile a garantire, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti, e che, di conseguenza, all’erogazione di tale doverosa prestazione indispensabile (che tale è per motivi obiettivi) non possono sottrarsi nè le Organizzazioni sindacali in virtù della loro maggiore rappresentatività, nè i lavoratori scioperanti in virtù della loro affiliazione ad Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 


5. che in ragione di tali considerazioni non può essere valutato idoneo l’ultimo capoverso del punto 3.3.5., laddove è prevista la deroga alla regola del c.d. intervallo oggettivo tra azioni di sciopero, se a proclamarle sono le Organizzazioni sindacali che rappresentano, complessivamente, il 51% degli iscritti (in attesa di poter calcolare quali Organizzazioni sindacali effettivamente rappresentino, sulla base delle elezioni delle RSU, la maggioranza dei lavoratori destinatari del contratto collettivo di riferimento);

 


6. che tuttavia sarebbe in contrasto con le regole vigenti in materia di interpretazione del contratto trascurare che la volontà delle parti si è chiaramente manifestata nel senso che l’accordo sulla regola del c.d. intervallo oggettivo è condizionato all’espressa previsione di una deroga a tale regola in favore delle Organizzazioni sindacali capaci di rappresentare, nel loro complesso, la maggioranza dei lavoratori iscritti;

 


7. che, tenuta in debito conto la volontà delle parti, la Commissione di garanzia ritiene di non poter proporre alle parti stesse che la regola dell’intervallo oggettivo formulata dalle parti (intervallo di 10 giorni tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo, che equivale ad un intervallo di 20 giorni tra due azioni di sciopero) sia riscritta semplicemente cancellando la deroga prevista in favore delle Organizzazioni sindacali nel loro insieme maggiormente rappresentative;

 


8. che pertanto la Commissione di garanzia ritiene di dover proporre alle parti di sostituire il punto 3.3.5. dell’accordo con il testo formulato a conclusione del punto 2 del dispositivo della presente delibera, nel quale testo la cancellazione della deroga e l’estensione della regola dell’intervallo oggettivo a tutte le Organizzazioni sindacali proclamanti sono compensate dalla riduzione a 10 giorni dell’intervallo oggettivo intercorrente tra due azioni di sciopero;

 


9. che, per quanto riguarda il punto 4 dell’accordo (Prestazioni indispensabili), la Commissione di garanzia ritiene di poter esprimere una valutazione di idoneità; tuttavia al fine di prevenire applicazioni che determinerebbero un sensibile ed intollerabile arretramento della tutela dei diritti degli utenti finora garantito dalla (temporanea) vigenza della proposta della Commissione di garanzia, la Commissione di garanzia medesima chiarisce il significato delle regole sotto specificate:

 


Punti 4.1.- 4.2. (Articolazione delle prestazioni indispensabili): idoneo
4.2.1. (Treni garantiti nelle fasce orarie 6-9/18-21): idoneo
4.2.2. (Treni a lunga percorrenza): idoneo
4.2.2.a (Cosiddetta ora cuscinetto): idoneo
4.2.2. (Treni a lunga percorrenza): idoneo
4.2.2.a (Cosiddetta ora cuscinetto): idoneo
Per quanto riguarda i treni con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, la loro soppressione o limitazione di percorso deve intendersi nel senso che: (a) tale clausola riguarda i treni la cui destinazione ricade nell’area interessata dallo sciopero (e quindi non riguarda i treni la cui destinazione oltrepassa l’area dello sciopero); (b) viene comunque fatto salvo il potere-dovere dell’azienda di condurre a destino i treni avvalendosi di personale non scioperante.
L’espressione “prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori” (relativa alla limitazione di percorso dei treni il cui arrivo a destino nell’area interessata dallo sciopero sia prevista in tempo successivo ad un’ora dall’inizio dello sciopero) deve intendersi nel senso che le stazioni di arresto devono garantire che sia stata effettuata una tratta significativa per le esigenze degli utenti.
Nel silenzio dell’accordo, deve intendersi che è obbligo dell’azienda dare accurata e tempestiva informazione all’utenza italiana e straniera al fine di evitare che il viaggiatore possa intraprendere il viaggio ignorando la limitazione di percorso del treno.
4.2.2.b (Ulteriori treni garantiti e in circolazione): idoneo
4.2.3. (Informazione all’utenza): idoneo
4.2.4. (Sciopero festivo): idoneo
Per quanto riguarda lo sciopero festivo “libero” (vale a dire senza treni garantiti) tale modalità di sciopero è ammissibile (e di conseguenza la regola è valutabile come idonea) se, e solo se:
(a) lo sciopero festivo libero è configurabile solo quando è collegato tassativamente alle ipotesi previste nell’accordo;
(b) è proclamato come sciopero nazionale generale (vale a dire di tutto il personale dipendente);
(c) resta salvo il potere ed il dovere dell’azienda di far circolare tutti i treni che è in grado di far circolare avvalendosi del personale non scioperante;
(d) le OO.SS. proclamanti rispettino il preavviso di 20 giorni e tutte le disposizioni dell’accordo, meno quelle espressamente derogate (treni garantiti);
(e) in particolare, ogni proclamazione riguardi una sola azione di sciopero, e non sia fatta prima che lo sciopero precedente sia stato effettuato o revocato;
(f) l’intervallo oggettivo sia rigorosamente rispettato;

 


10. che, per quanto riguarda il punto 5 (Comandi), la Commissione di garanzia esprime una valutazione di idoneità, tenuto conto che dall’insieme dei capoversi risultano sufficientemente precisati gli obblighi del lavoratori scioperanti comandati in servizio e i doveri dell’azienda nei loro confronti, fermo restando il potere dell’azienda di sostituire il personale comandato con personale non scioperante;

 


DELIBERA

 


1. l’accordo del 23 novembre 1999 tra AGENS, Ferrovie dello Stato SpA, e CGIL, CISL, UIL, UGL, FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti UIL, UGL Trasporti, FAST CONFSAL, SMA CONFSAL, FISAST, al quale ha aderito successivamente la CISAL, è giudicato idoneo, con i chiarimenti e le puntualizzazioni contenuti nei precedenti considerato, salvo l’ultimo periodo del punto 3.3.5, che la Commissione propone venga cassato, e la modificazione conseguente nel primo periodo del punto 3.3.5 di cui al numero seguente;

 


2. nel primo periodo del punto 3.3.5, al posto delle parole “tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a 10 giorni”, la Commissione propone vengano inserite le parole “tra due azioni di sciopero, incidenti sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a 10 giorni”; propone inoltre che l’ultimo capoverso del punto 3.3.5. sia soppresso;

 


3. secondo l’art. 13, c. 1, lett. a), della l. 146/1990 le parti hanno quindici giorni per pronunciarsi sul punto di cui sopra; qualora esse dichiarino di accogliere la proposta della Commissione, oppure il termine scada senza che esse facciano pervenire proprie osservazioni, la presente deliberazione diventa definitiva e produttiva di effetti;

 


4. restano fermi nei confronti dell’Azienda gli obblighi di informazione agli utenti e la raccomandazione di prevedere servizi sostitutivi contenuti nella proposta della Commissione del 23 gennaio 1998 e non riportati nell’accordo ora dichiarato idoneo;

 


DISPONE

 


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, all’AGENS, alle Ferrovie dello Stato SpA, alla CGIL, alla CISL, alla UIL, all’UGL, alla CISAL, alla FILT CGIL, alla FIT CISL, alla UILTrasporti UIL, alla UGL Trasporti, alla FAST CONFSAL, allo SMA CONFSAL, alla FISAST, alla FISAFS CISAL, al COMU, all’UCS, alla FLTU CUB, alla RdB Trasporti, al Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti, nonché alle Organizzazioni rappresentative degli utenti Adiconsum, Adoc, Associazione Consumatori ed utenti Agrisalus, Assoconsumatori, Assoutenti, CODACONS, Comitato Difesa Consumatori, Federazione Nazionale del Cittadino, Federconsumatori, Lega Consumatori ACLI, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento Federativo Democratico, Unione Nazionale Consumatori.

 


IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

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03 Sep 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato