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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 00/231 Associazione Italiana Armamento Fedarlinea –

Cgil/Cisl/Uiltrasporti (pos. 8987)

(Seduta del 16.11.2000)
 


FATTO: valutazione dell’intesa del 1° agosto 2000 tra l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo nel Gruppo Tirrenia, e dell’accordo, in pari data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A., assistita dalla Fedarlinea e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle prestazioni indispensabili della Società Tirrenia;
DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità dell’intesa e dell’accordo del 1° agosto 2000, ai sensi di cui in motivazione;
MOTIVAZIONE: riconosciuta idoneità dell’intesa e dell’accordo;

 


LA COMMISSIONE

 


nel procedimento posizione n. 8987 (Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti), ha assunto all’unanimità, su proposta del Prof. Cella, la seguente delibera:

 


PREMESSO

 


1- che l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea, con nota del 27 settembre 2000, prot.1219/FM, ha comunicato alla Commissione l’avvenuta stipulazione, in data 1° agosto 2000, di un’intesa tra la medesima e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo nel Gruppo Tirrenia, e di un accordo, in pari data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A., assistita dalla Fedarlinea e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle prestazioni indispensabili della Società Tirrenia;

 


2- che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13, comma1, lettera a) della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni ha richiesto, con nota del 6 ottobre 2000, prot. 6153, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere, entro venti giorni, il loro parere sull’intesa e sull’accordo del 1° giugno 2000;

 


3- che a tale richiesta hanno risposto, nel termine fissato dalla Commissione, solo l’Unione Nazionale Consumatori, con nota del 10 ottobre 2000, e l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, con nota del 20 ottobre 2000, prot. 102/2000/CT/tb, esprimendo parere favorevole;

 


CONSIDERATO

 


1- che l’intesa del 1° agosto 2000, citato in premessa, soddisfa, in generale, le esigenze di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

 


2- che, in ordine alla mancata previsione, in detta intesa, della durata massima dello sciopero, la Commissione si riserva di valutare, nei singoli casi concreti, eventuali abnormità della durata dell’astensione collettiva dal lavoro;

 


3- che i servizi minimi essenziali dell’accordo del 1° agosto 2000 risultano idonei a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 146/90, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000;

 


4- che, in particolare, la deroga, ammessa dal comma 1° dell’art. 13, lettera a), della legge n. 146/90, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000, al principio di limitazione delle prestazioni indispensabili in ragione del 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e di un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, di cui al medesimo comma, trova giustificazione in considerazione della particolarità del servizio di linea fornito e della necessità del rispetto delle tabelle d’armamento delle navi e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale di navigante e dei passeggeri;

 


GIUDICA IDONEA

 


l’intesa del 1° agosto 2000 tra l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo nel Gruppo Tirrenia, e l’accordo, in pari data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A., assistita dalla Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle prestazioni indispensabili della Società Tirrenia;

 


DISPONE

 


la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, all’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea, alla Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed alle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato