COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 02/67 Poste Italiane s.p.a. – SLP-CISL Rimini (pos. 12227)
(Seduta del 18.4.2002)
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FATTO: discordante interpretazione delle parti in ordine ad una clausola contrattuale relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione
DELIBERAZIONE: parere
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LA COMMISSIONE
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su proposta del Prof. Santoni, adotta all’unanimità la seguente delibera.
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PREMESSO
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1. che, in occasione della proclamazione di un’astensione dal lavoro straordinario, effettuata in data 6 dicembre 2001 dalla segreteria provinciale di Rimini SLP-CISL per il periodo compreso tra il 21dicembre 2001 e il 12 gennaio 2002, è emersa una discordante interpretazione delle parti in ordine all’art.21, lett.B1), 1°comma, del c.c.n.l. dell’11 gennaio 2001;
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2. che l’art.21 del predetto c.c.n.l. prevede, in attuazione dell’art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificato dalla legge n.83/2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, valutata idonea dalla Commissione con delibera n.01/115 dell’11 ottobre 2001;
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3. che, in particolare, l’art.21, lett.B1), 1°comma, del c.c.n.l. prevede che “qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso un’unità produttiva, la RSU interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del sindacato darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell’unità produttiva, chiedendo l’attivazione della procedura di seguito indicata”;
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4. che la diversità di posizioni tra le parti si è manifestata in ordine all’individuazione dei soggetti legittimati a richiedere l’attivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di conflitti insorti a livello di unità produttiva;
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5. che la Commissione, con nota del 20 dicembre 2001, ha chiesto alle parti di precisare le rispettive posizioni in ordine all’interpretazione della suddetta clausola contrattuale;
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6. che, con note del 20 e del 21 dicembre 2001, la segreteria provinciale di Rimini SLP-CISL ha fornito la propria interpretazione della disposizione contrattuale in questione, alla cui stregua non sarebbe preclusa la possibilità di attivare la procedura di raffreddamento e di conciliazione nell’ipotesi in cui la relativa richiesta sia avanzata congiuntamente dalla RSU e/o da una soltanto delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.;
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7. che, con nota del 28 dicembre 2001, Poste Italiane s.p.a. ha espresso la propria posizione in ordine all’interpretazione della clausola negoziale in esame, precisando che la procedura di raffreddamento e di conciliazione in caso di conflitto insorto a livello di unità produttiva deve essere avviata unitariamente dalle RSU dell’unità produttiva interessata congiuntamente con tutte le strutture territoriali dalle organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.;
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CONSIDERATO
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1. che dalla diversa interpretazione della clausola contrattuale menzionata, in ordine alla individuazione della titolarità ad attivare le procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, deriva una diversa valutazione della successiva azione di sciopero eventualmente proclamata, in termini di conformità o di difformità alla disciplina legale e convenzionale sull’esercizio del diritto di sciopero;
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2. che a fronte della diversità di posizioni espresse dalle parti, si impone un intervento da parte della Commissione in ordine alla corretta interpretazione dell’art.21, lett.B1), 1°comma, del c.c.n.l. dell’11 gennaio 2001;
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3. che l’interpretazione sostenuta dall’azienda, limitando la possibilità di attivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione contrattuali alle sole ipotesi di richiesta congiunta della RSU e di tutte le strutture territoriali (regionali e provinciali) delle organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., determinerebbe un’ingiustificata limitazione del legittimo ricorso allo strumento dello sciopero nella gestione della vertenza, producendo effetti certamente non voluti dal legislatore, né tanto meno dalle stesse organizzazioni sindacali del c.c.n.l.;
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4. che, infatti, l’obbligo di esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione è finalizzato a consentire una verifica in ordine alla possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto, non già ad impedire il ricorso allo sciopero da parte di ciascuna delle organizzazione sindacali firmatarie del c.c.n.l. che decidesse di intraprendere un’autonoma iniziativa di lotta sindacale;
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5. che, inoltre, l’impostazione espressa dall’azienda si pone in contrasto con l’esigenza, più volte ribadita dalla Commissione, di evitare che interpretazioni troppo rigorose delle disposizioni contrattuali in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione, limitando di fatto il ricorso all’esercizio legittimo del diritto di sciopero, finiscano per incentivare “fughe dal contratto”, a fronte di una disciplina più agile e meno restrittiva della procedura di conciliazione amministrativa;
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ESPRIME L’AVVISO
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1. che l’art.21, lett.B1), 1°comma, del c.c.n.l. dell’11 gennaio 2001 debba essere interpretato nel senso che, in caso di conflitti insorti a livello di unità produttiva, la titolarità a richiedere l’attivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione è attribuita congiuntamente alla RSU interessata e a ciascuna delle strutture territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso c.c.n.l.;
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2. che, conseguentemente, si deve ritenere legittimamente attivata la procedura di raffreddamento e di conciliazione contrattualmente prevista per l’ipotesi di conflitto insorto a livello di unità produttiva qualora la relativa richiesta sia stata avanzata, come nel caso di specie, congiuntamente dalla RSU e da una delle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.;
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DISPONE
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la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, a Poste Italiane s.p.a., alla segreteria provinciale di Rimini SLP-CISL.
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