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COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 02/105 Valutazione del codice di autoregolamentazione dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti (pos. 13591)
(Seduta del 6.6.2002)

 


LA COMMISSIONE

 


su proposta dei Proff. Ghezzi, Santoni e Pinelli, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

 


PREMESSO

 


1. che con nota del 24 maggio 2002 sottoscritta dal suo Presidente e dal Suo Segretario Generale, l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, ha trasmesso una proposta di 'codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giurisdizionali e di controllo dei Magistrati della Corte dei Conti';

 


2. che il codice in questione contiene essenzialmente:
- l’indicazione di un preavviso di “almeno 10 giorni” con il quale la proclamazione e l’indicazione della relativa motivazione devono essere comunicate alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro per la Funzione Pubblica (art. 3, comma 1);
- la fissazione del termine di “almeno 5 giorni prima” per la comunicazione, alle Autorità menzionate, dell’eventuale revoca dell’astensione, salvo il caso di convocazione della Associazione Magistrati della Corte dei Conti presso la Commissione di Garanzia o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3, commi 2 e 3);
- la predeterminazione di un limite di durata dell’astensione dall’attività, che “non può superare quattro udienze e camere di consiglio, relativamente al settore della giurisdizione, ovvero 4 adunanze, relativamente al settore di controllo, per ciascun magistrato”; “in nessun caso – prosegue l’art. 4 comma 1 – (l’astensione) può protrarsi oltre la durata massima di giorni 5”;
- la disciplina dell’intervallo tra i periodi di astensione, che non potranno essere di nuovo proclamati “se non saranno trascorsi almeno 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione”.
L’esplicita affermazione che “non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della giurisdizione, i provvedimenti cautelari; per il versante del controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via preventiva, per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini perentori, di cui all’art. 3 comma 2 della legge 14 gennaio 1994 n. 20; per il versante della Procura gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 19”;
- l’assicurazione altresì della disponibilità dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti alla composizione del conflitto mediante l’attuazione, prima della proclamazione dell’astensione, di procedure conciliative o di raffreddamento “presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministero della Funzione Pubblica”;

 


3. che la Commissione con lettera prot. n. 6810 del 30 maggio 2002 ha inviato il testo del Codice di autoregolamentazione in parola, ai sensi dell’art. 13, lett. a) della l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti (l. n. 281/1998), invitandole a fornire il parere di loro competenza entro sette giorni;

 


4. che alla richiesta di parere di cui al punto che precede non è stata data risposta;

 


CONSIDERATO

 


1. che la l. n. 146/1990, all’art. 1.2, lett. a) individua “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione' come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

 


2. che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);

 


3. che lo strumento più appropriato in riferimento ai titolari delle funzioni ora menzionate appare, allo stato, quello del codice di autoregolamentazione;

 


4. che, con riferimento alle prestazioni indispensabili, individuate all’art. 5 del codice in esame, la Commissione apprezza l’esenzione dalle astensioni collettive in esame, per il versante della giurisdizione, dei provvedimenti cautelari; per il versante del controllo, dei provvedimenti da sottoporre a controllo preventivo per i quali verrebbero a scadenza dei termini perentori; per il versante dell’attività requirente, gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine posto per la produzione delle deduzioni e degli eventuali documenti da parte del presunto responsabile di danno all’erario;

 


5. che, inoltre, ai fini tanto della proclamazione, quanto della revoca giustificata, per quanto riguarda le Autorità destinatarie sia da intendersi incluso anche, specificatamente, il “Dipartimento della Funzione Pubblica';

 


6. che, infine, con riferimento all’art. 6, laddove è prevista la possibilità di esperire le procedure di conciliazione anche presso “la Commissione di garanzia”, si rileva l’ultroneità di tale previsione rispetto allo schema di disciplina delle procedure di conciliazione e raffreddamento disposto dall’art. 2, comma 2 della legge 146/1990, come modificato dalla l. n. 83/2000;

 


7. che, pertanto, la Commissione, pur esprimendo il proprio positivo apprezzamento per la volontà manifestata dall’Associazione di sperimentare forme di composizione del conflitto presso la Commissione stessa, tuttavia, rileva la propria incompetenza relativamente alla suddetta materia;

 


8. che in ogni caso il codice in esame si pone, per i profili più rilevanti, in linea con le regole della legge n. 146/1990 e con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

 


VALUTA IDONEO

 


il codice di autoregolamentazione, con i chiarimenti e le precisazioni contenuti nei precedenti considerato;

 


DISPONE

 


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Superiore della Magistratura Militare, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, al comitato di Intermagistratura, all'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (A.N.M.A), all'Associazione Nazionale Magistrati, all’Organismo unitario dell’Avvocatura Italiana e all’Unione Camere Penali Italiane.

 


DISPONE INOLTRE

 


la pubblicazione del codice di autoregolamentazione, anche nel suo testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato