COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
|
| |
Deliberazione: 02/115 Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto “Enti pubblici non economici” (pos.13173)
(Seduta del 20.6.2002)
|
| |
FATTO: valutazione dell’Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale degli enti pubblici non economici sottoscritto in data 13 marzo 2002 fra ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL
DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità dell’accordo
MOTIVAZIONE: idoneità dell’accordo
|
| |
LA COMMISSIONE
|
| |
su proposta del Prof. Pinelli, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
|
| |
1. che gli enti ed amministrazioni destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Enti pubblici non economici” erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990;
2. che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, questa Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”;
3. che attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto “Enti pubblici non economici” è disciplinata dal CCNL del luglio 1995, valutato idoneo da questa Commissione con delibera n. 97/772-10.1 del 20 novembre 1997;
4. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è reso necessario un adeguamento delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
5. che in data 13 marzo 2002 l’Aran ha sottoscritto un accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale degli enti pubblici non economici con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL;
6. che l’organizzazione sindacale RDB/CUB e la confederazione RDB/ Parastato non hanno sottoscritto il sopracitato accordo;
7. che la RDB/Parastato ha prodotto una dichiarazione a verbale dichiarando di non condividere “le limitazioni previste nei confronti di scioperi che interessino singoli profili professionali e/o singole unità organizzative nonché l’esclusione di effettuazione di scioperi articolati per servizi o reparti all’interno della stessa unità operativa” e che “in caso di sciopero, (…) si atterrà unicamente a quanto disposto dalle leggi in materia non prendendo assolutamente in considerazione quanto previsto dal presente accordo”;
8. che con lettera in data 16 maggio 2002 questa Commissione ha inviato alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l’invio del predetto parere;
9. che entro il termine predetto sono pervenuti i pareri favorevole dell’Unione nazionale consumatori e dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori;
CONSIDERATO
1. che l'accordo del 13 marzo 2002 risulta sottoscritto da un insieme di Organizzazioni Sindacali, che comprende pressoché tutte le sigle sindacali presenti nel settore;
|
| |
2. che, per quanto riguarda le determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle modalità di effettuazione degli scioperi l’accordo citato in premessa e allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, risulta sostanzialmente adeguato alla disciplina legislativa ed alla regolamentazione attualmente vigente nel comparto “Enti pubblici non economici” del luglio 1995;
|
| |
3. che, in particolare ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero il predetto accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali (art. 1), le prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (art. 2), le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3), le modalità di effettuazione degli scioperi con particolare riferimento ai tempi e alla durata delle azioni di sciopero, nonchè ai periodi di franchigia (art. 4);
|
| |
4. che l’art. 5 dell'accordo 13 marzo 2002 prevede una apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, nella quale si individuano tre diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima;
|
| |
5. che l’articolo 5, nel prevedere tempi di durata diversi a seconda che il tentativo di conciliazione sia relativo ad una vertenza nazionale o regionale e locale, dispone che il tentativo di livello regionale e quello di livello locale debbano esaurirsi entro il termine di cinque giorni dalla apertura del confronto (comma 5) per una durata complessiva non superiore a otto giorni (comma 7) senza precisare se si tratti di giornate lavorative;
|
| |
6. che tuttavia tali termini, essendo gli unici a non far riferimento ai giorni lavorativi, risultano essere non omogenei con gli altri tempi di durata dei tentativi di conciliazione previsti nell’accordo e vanno pertanto adeguati;
|
| |
7. che il termine di cui all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo deve pertanto intendersi di: “cinque giorni lavorativi dall’apertura del confronto”;
|
| |
8. che il periodo complessivo della procedura di conciliazione per le vertenze a carattere regionale e locale di cui all’articolo 5, comma 7, deve conseguentemente intendersi di: “durata complessiva non superiore a otto giorni lavorativi”;
|
| |
9. che la dichiarazione a verbale resa dalla Rdb/Parastato, non costituendo autonomo accordo né parte integrante di quello sottoscritto dall’Aran con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL, non è sottoposta a valutazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990;
|
| |
10. che peraltro anche la RDB Pubblico impiego settore parastato è sottoposta al rispetto dell’accordo, essendo stato più volte ribadito il principio, supportato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 344/96, che gli accordi valutati idonei dalla Commissione si impongono al rispetto di tutti i soggetti coinvolti nel servizio, anche di quelli che non li abbiano sottoscritti;
|
| |
VALUTA IDONEO
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, come innovata dalla legge n. 83/2000, l’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale degli enti pubblici non economici sottoscritto in data 13 marzo 2002 dall’ARAN, dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e dalle organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL, che si allega al presente verbale con le integrazioni di cui ai numeri 6 e 7 della motivazione.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della funzione pubblica, all’Aran, alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e RDB/Parastato, alle organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL, RDB/CUB.
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione dell’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del Comparto “Enti pubblici non economici” sottoscritto in data 13 marzo 2002 fra ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP e con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CISAL e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
|