COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 02/178 Accordo sulle procedure di raffreddamento per i piloti dipendenti da Meridiana (pos. 13647)
(Seduta del 12.9.2002)
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FATTO: accordo sulle procedure di raffreddamento per i piloti dipendenti da Meridiana
DELIBERAZIONE: valutazione di idoneità
MOTIVAZIONE: conformità con quanto in materia previsto dalla disciplina di settore
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LA COMMISSIONE
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nel procedimento di valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili per i piloti di Meridiana Spa, siglato con Organizzazioni sindacali ANPAC e UP, su proposta della Prof. Ballestrero, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
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PREMESSO
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1. che in data 30 maggio 2002, Assaereo ha trasmesso l’accordo sulle procedure di raffreddamento da effettuarsi in caso di astensione dal lavoro dei piloti dipendenti siglato, in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, il 21 novembre 2001;
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2. che in data 2 luglio 2002, la Commissione ha trasmesso il suddetto accordo alle organizzazioni degli utenti al fine di acquisire il parere in merito ai sensi dell’art.2 della legge 83/2000;
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3. che in data 3 luglio 2002 è pervenuto alla Commissione, il parere favorevole sull’accordo in questione da parte dell’Unione Nazionale Consumatori;
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CONSIDERATO
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1. che la procedura di raffreddamento e conciliazione viene articolata in due fasi, una in sede aziendale, da esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta presentata dalla rappresentanza sindacale; e, successivamente, in caso di esito negativo della prima, a livello superiore, da espletarsi a cura dei sindacati firmatari, in sede di Assaereo;
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2. che, nella sostanza, tale procedura risulta conforme a quanto previsto in materia dalla delibera della Commissione n. 01/92 del 19 luglio 2001 (regolamentazione provvisoria per il settore aereo), artt. 29 e ss., senza che da essa si discosti in modo significativo;
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VALUTA IDONEO
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l’accordo in esame;
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DISPONE
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la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e alle parti interessate.
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DISPONE
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La pubblicazione dell’accordo in questione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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