COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 02/172 Accordo sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il personale non dirigente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma (pos. 13743)
(Seduta del 5.9.2002)
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FATTO: Accordo sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il personale non docente e non dirigente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma;
DELIBERAZIONE: non luogo a procedere;
MOTIVAZIONE: nel caso di specie, la disciplina di riferimento per la determinazione delle prestazioni indispensabili e le modalità di esercizio del diritto di sciopero da parte del personale non docente dell’Università Cattolica di Roma – Policlinico Agostino Gemelli, è contenuta nell’accordo per il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, già valutato idoneo dalla Commissione.
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LA COMMISSIONE
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su proposta del prof. Santoni, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
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PREMESSO
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1. che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 146/1990, la sanità costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla vita ed alla salute;
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2. che, con nota prot. n. 88 pervenuta in data 12 giugno 2002, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”), ha trasmesso l’accordo per il “personale non docente non dirigente”, sottoscritto il 14 marzo 2002, sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
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3. che con nota del 2 luglio 2002, prot. n. 8652, la Commissione ha chiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il proprio parere in merito all’accordo in esame;
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5. che a tale richiesta hanno risposto, rispettivamente con note del 2 e 8 luglio 2002, la Federconsumatori e l’Unione Nazionale Consumatori, esprimendo parere favorevole;
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CONSIDERATO
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1. che il c.c.n.l. sottoscritto in data 14 marzo 2002 per il personale della sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” (quadriennio 1998-2001), attualmente vigente, richiama fra l’altro “il vigente ccnl del personale del comparto sanità quale modello di riferimento” ;
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2. che, per il settore sanitario, a seguito della valutazione di idoneità della Commissione la disciplina di riferimento per le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero è contenuta negli accordi del 20, 25 e 26 settembre 2001, sottoscritti per il personale del comparto e delle separate aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale e già valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001;
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DELIBERA
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di non procedere alla valutazione dell’accordo in premessa, dovendosi applicare al personale non docente dell’Università Cattolica del sacro Cuore di Roma la disciplina generale del comparto sanità contenuta nell’accordo di settore già valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001;
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INVITA
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le parti ad uniformare la disciplina in esame alle suddette disposizioni;
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DISPONE
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la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione pubblica, al Ministro dell’istruzione, università e ricerca, al Ministro della salute all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ed alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo per il personale non dirigente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (CGIL, CISAL, CISAPUNI, CISAS, CISL, COINA, FIALS, FSP, UGL, UIL).
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