COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 02/170 Accordo sulle prestazioni indispensabili per i piloti di imprese elicotteristiche (pos.11689)
(Seduta del 25.7.2002)
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FATTO: accordo sulle prestazioni indispensabili per i piloti di imprese elicotteristiche
DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità dell’accordo
MOTIVAZIONE: idoneità dell’accordo
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LA COMMISSIONE
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nel procedimento di valutazione dell’accordo sulle prestazioni indispensabili per i piloti di imprese elicotteristiche, siglato tra FISE Organizzazioni sindacali ANPAC, UP, UILT Piloti, ha adottato, su proposta del prof. Prosperetti, all’unanimità, la seguente delibera.
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PREMESSO
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1. che con delibera del 21.9.2001 n. 01/105 la Commissione ha formulato la propria proposta, dopo numerose audizioni, ai sensi delib. art. 13. comma 1, lett. a) legge n. 146/90 per la regolamentazione del settore dell’elisoccorso;
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2. che, a seguito di audizioni ed incontri tra le parti, in data 21 maggio 2002, presso la sede della Commissione, è stato siglato l’accordo sulle prestazioni indispensabili per i piloti di imprese elicotteristiche, tra FISE e ANPAC;
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3. che, successivamente, in data 11 giugno, lo stesso accordo, con ulteriori precisazioni sul testo, è stato sottoscritto oltre che dall’ANPAC, anche dalle Organizzazioni sindacali UP, UILT Piloti;
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4. che, con nota del 23 maggio 2002, la Commissione ha trasmesso il testo dell’accordo alle organizzazioni degli utenti, invitandole a fornire il proprio parere, come previsto dall’art.2 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;
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5. che in data 31 maggio è pervenuto alla Commissione, il parere favorevole sull’accordo in questione da parte dell’Unione Nazionale Consumatori;
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CONSIDERATO
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1. che l’accordo in oggetto viene a regolamentare le prestazioni indispensabili del servizio di elisoccorso a tutela della vita e della salute (segnatamente eliambulanze, soccorso in mare e in montagna) nonché il servizio antincendio, recependo quanto prescritto dalla legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, preavviso, modalità di attuazione, intervallo tra azioni di sciopero, periodi di franchigia, revoca e sospensione dello sciopero;
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2. che tale accordo recepisce nella sua impostazione e nella sostanza la proposta della Commissione citata in premessa;
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3. che in particolare nell’accordo si tiene conto della frammentazione del servizio da parte di una molteplicità di aziende che gestiscono basi operative prevalentemente a livello provinciale, cui corrispondono altrettanti bacini d’utenza; pertanto l’accordo prevede un sistema di convenzione delle singole aziende che gestiscono sul territorio nazionale le diverse basi operative;
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4. in caso di sciopero, le aziende stabiliranno, di concerto tra loro e con le OO.SS., un sistema di alternanza nella copertura del servizio, in modo che, se in una base si effettuerà uno sciopero, il personale dell’altra base viciniore sarà tenuto a prestare il normale servizio assicurando così una adeguata copertura dello stesso;
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5. che nelle basi che rimarranno operative, il personale sarà considerato in sciopero virtuale, devolvendo in beneficenza una somma da parte dei lavoratori pari al 50% della retribuzione netta, e da parte aziendale pari al 100% e in caso di reiterazione dello sciopero al 200% della retribuzione lorda;
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6. che l’accordo prevede all’art. 8, comma 5 (come anche ribadito dalla norma interpretativa) di rimettere alle stesse parti, la definizione della mappa sulla quale saranno indicate, a scacchiera, le coperture del servizio;
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VALUTA IDONEO
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l’accordo in esame;
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DISPONE
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che la mappa con lo schema dei mezzi di pronto impiego che andrà allegata all’accordo ai sensi dell’art. 8, comma 5, sia sottoposta al preventivo esame dell’ENAC;
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DISPONE INOLTRE
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la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell’Interno e della Sanità e alle parti interessate;
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DISPONE
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la pubblicazione dell’accordo in questione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Accordo di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea ed il lavoro aereo.
Individuazione e modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
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Art. 1
Tentativo preventivo di conciliazione
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Ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L n. 146/1990 e successive modifiche, prima della proclamazione di ogni singola astensione dal lavoro le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione delle procedure di raffreddamento risultanti nell’allegato 1 che è parte integrante del presente accordo.
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Art. 2
Proclamazione e preavviso
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L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell’astensione nonché l'indicazione dell’estensione territoriale della stessa.
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La proclamazione scritta è trasmessa con un preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.
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In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali all’Associazione nazionale datoriale di categoria che provvede a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 10 giorni.
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Art. 3
Durata
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Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di 8 ore di lavoro per le basi operanti sul principio delle effemeridi; ovvero di 12 ore per le basi operanti h. 24 (0-24).
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Gli scioperi successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata di 24 ore continuative.
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Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero, si svolgono in un unico periodo di durata e, comunque, sono effettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno.
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Art. 4
Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
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Tra l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva – anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse – è assicurato un intervallo di almeno 10 giorni.
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Art. 5
Periodi di franchigia ed esclusioni
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I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:
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§ dal 15 dicembre al 6 gennaio;
§ dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
§ le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;
§ dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.
§ Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.
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Art. 6
Revoca e sospensione
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La revoca spontanea dello sciopero proclamato, del quale è stata già data informazione all’utenza, non è consentita ai sensi dell’art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, salvo che sia intervenuto un accordo fra le parti interessate, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia e dell’Autorità competente ad emanare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge precitata.
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La sospensione spontanea dello sciopero proclamato, del quale è stata già data informazione all’utenza, comporta la reiterazione della procedura di cui al precedente art. 2.
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Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, o grandi eventi che comportino eccezionale presenza di persone.
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Art. 7
Adempimenti dell’impresa e normalizzazione del servizio
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, l'impresa, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare tempestiva comunicazione al committente, nelle forme adeguate, in relazione alla dichiarazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
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L'impresa ha altresì l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.
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Al fine di consentire all'Impresa di garantire e rendere nota all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero, senza che ciò possa essere pregiudicata da ulteriori, concomitanti iniziative sindacali.
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Art. 8
Individuazione delle prestazioni indispensabili
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Costituisce servizio pubblico essenziale il servizio di elisoccorso, e segnatamente quello delle eliambulanze, il servizio di soccorso in mare e in montagna, il servizio antincendio, nonché ogni altro utilizzo del mezzo elicottero a tutela della vita e della salute.
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Al fine di contemperare il diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 146/1990 e successive modifiche, vengono determinate le prestazioni minime indispensabili come segue.
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Per garantire i suddetti servizi in caso di sciopero, le parti concordano che:
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- all’interno di un medesimo bacino di utenza (provincia o regione) dove il servizio viene espletato con più di una base operativa, l’Azienda stabilirà, di concerto con le rispettive RSA, un sistema di alternanza nella copertura del servizio nel senso che una base potrà effettivamente aderire all’astensione dal lavoro proclamata e l’altra presterà servizio ma sarà considerata in sciopero virtuale;
- analogamente si procederà nel caso di un numero di basi superiore a 2; in tal caso saranno garantite le basi operative all’interno di province non contigue;
- qualora la base sia una, si adotterà invece il principio dello sciopero virtuale;
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A fronte dell’astensione dal lavoro dei piloti di ogni base (n.1 elicottero) dovrà essere preventivamente assicurata la copertura del territorio di competenza della base in sciopero da almeno n.1 base viciniore.
In mancanza di specifiche convenzioni tra le aziende interessate, le parti si atterranno alle disposizioni impartite dall’Autorità Prefettizia individuata nel Prefetto del Capoluogo di Regione.
Quanto sopra sarà attuato secondo lo schema a livello territoriale di cui all’allegata mappa. Detto schema sarà utile anche laddove la proclamazione di sciopero dovesse riguardare una sola azienda ovvero un solo ambito territoriale.
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Il personale coinvolto nello “sciopero virtuale” rinuncerà a percepire la quota-parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero.
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Corrispondentemente, per tale periodo, le aziende verseranno un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero.
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Qualora per la stessa motivazione dovesse essere effettuata una seconda azione di sciopero, il personale coinvolto nello sciopero virtuale rinuncerà a percepire la quota parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l’arco di tempo dello sciopero mentre le aziende verseranno, corrispondentemente, un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero aumentato del 100%. Alla terza proclamazione consecutiva, la predetta quota a carico dell’azienda sarà aumentata del 200%.
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Tali somme saranno devolute secondo le indicazioni vincolanti dell’osservatorio nazionale previsto dall’art. 12 del CCNL del 19.7.2001, per finalità benefiche o di interesse sociale.
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Le prestazioni di cui sopra sono garantite con l’impiego del personale normalmente adibito al completo svolgimento delle attività individuate nel comma precedente.
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Art. 9
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili
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Il personale necessario all’espletamento delle prestazioni indispensabili previste dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche è quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro.
In ogni caso i lavoratori a riposo o in ferie programmate non sono inseriti all’interno del piano delle prestazioni indispensabili di cui all’art. 8, qualora l’astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti: in occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto, secondo criteri di rotazione.
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L’impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Accordo di regolamentazione.
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Art. 10
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
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Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell’integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
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Art. 11
Norme sanzionatorie
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In ottemperanza all’art. 4, c. 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Accordo di regolamentazione o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni previste a termini di legge.
La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 8 comporterà l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 4, comma 4 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.
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Art. 12
Campo di applicazione
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Il presente Accordo di regolamentazione si applica ai piloti di elicottero dipendenti dalle imprese esercenti servizi elicotteristici, con riguardo a tutte le attività da esse svolte ed individuate nel campo di applicazione del c.c.n.l. e ricomprese nel precedente art. 8.
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Ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modifiche, le norme di cui agli artt. 7, 8, 9, relative all’erogazione delle prestazioni indispensabili nonché all’individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, trovano applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente ivi menzionato.
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Norma interpretativa
(Audizione dell’ 11.6.2002)
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Tutte le parti convengono che l’art. 6, in ordine alla revoca dello sciopero, debba essere interpretata conformemente alla legge nel senso che la revoca da parte dei sindacati può comunque legittimamente avvenire fino a 5 giorni prima della data proclamata per l’astensione.
Sull’art. 18 le parti si incontreranno per definire la mappa sulla quale saranno indicate, a scacchiera le coperture del servizio, così risolvendo il problema della definizione del bacino di utenza. Le parti ribadiscono la condivisione del principio che la modalità dello sciopero virtuale potrà essere considerata qualora non sia possibile assicurare il servizio tramite una base adeguata viciniore.
In ordine alla rinuncia, per lo sciopero virtuale, di una quota parte della retribuzione da parte dei piloti, si chiarisce che si tratta in via generale della devoluzione che gli stessi faranno in beneficenza, salvo espresso mandato alle aziende di destinare direttamente tali somme secondo gli accordi sullo sciopero virtuale e alle relative prestazioni economiche.
Nello stesso articolo, la destinazione delle somme in beneficenza secondo le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dal CCNL sarà limitata agli scioperi indetti dai sindacati rappresentati nell’osservatorio, mentre gli altri sindacati contratteranno di volta in volta la destinazione delle somme, fermo restando che tutti i sindacati e tutte le aziende resteranno comunque vincolate allo sciopero virtuale.
Poiché i suddetti chiarimenti rispecchiano pienamente lo spirito delle intese già sottoscritte, gli stessi possono essere tradotti in opzioni interpretative, che saranno riprese nella delibera di approvazione dell’accordo stesso senza la necessità di materiali modifiche del testo dell’accordo.
FISE ANPAC U.P. Unione Piloti UIL Piloti
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ALLEGATO 1
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PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
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Le parti, relativamente all’esigenza di eliminare le cause di insorgenza del conflitto, condividono l’obiettivo di mantenere la sede del raffreddamento il più vicino possibile a quella interessata alla controversia.
Riguardo alle controversie individuali valgono le norme seguenti:
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Livello Aziendale
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Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la RSA/RSU interessata.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA/RSU.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l’indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA/RSU interessate per l’esame della controversia, con l’eventuale partecipazione delle organizzazioni sindacali territoriali.
Al termine di tale fase verrà redatto uno specifico verbale.
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Livello Nazionale
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Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti organizzazioni nazionali (Associazione datoriale con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto), che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l’Autorità’ Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, nè si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo ne’ da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.
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Qualora nel corso delle procedure di raffreddamento una delle parti disattendesse il confronti le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall’ultimo comma del paragrafo relativo al livello nazionale.
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