COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 03/34 Valutazione del codice di autoregolamentazione della Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (Feder.M.O.T.) (pos. 14992)
(Seduta del 20.2.2003)
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LA COMMISSIONE
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Viste le precisazioni fornite dal Presidente della Feder.M.O.T., ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera.
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PREMESSO
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1. che, con lettera in data 24 gennaio 2003 del Presidente della Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (Feder.M.O.T.), è stato trasmesso alla Commissione il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie per i Magistrati Onorari di Tribunale;
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2. che nella predetta nota di trasmissione del codice la Federazione ha precisato che “in base alla norme vigenti in materia, i magistrati onorari di tribunale non dovrebbero svolgere alcun servizio pubblico essenziale essendo la loro funzione meramente vicaria, sussidiaria, accessoria e di complemento” ma che tuttavia, “nella consapevolezza che tale assetto normativo differisce dalla prassi invalsa nei tribunali e nelle procure italiane”, ha ritenuto indispensabile dotarsi “di un codice che ricalca in tutto e per tutto quello dell’Associazione Nazionale Magistrati”;
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3. che la disciplina approvata dalla Federazione si articola nei seguenti punti fondamentali:
a) preavviso di “almeno 15 giorni prima dell’inizio” dell’astensione dalle funzioni giurisdizionali, “con indicazione della durata e delle motivazioni”, da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Giustizia;
b) termine per la revoca spontanea di “almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’inizio dell’astensione” ovvero immediata comunicazione della revoca stessa, ove questa avvenga, “per effetto di accordo con le Autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di Garanzia”;
c) durata massima dell’astensione in parola di “cinque giorni consecutivi”, con la precisazione che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione “se non saranno decorsi 30 giorni dalla conclusione della astensione precedente”;
d) esclusione delle “forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici”;
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4. che per quanto riguarda l’individuazione dei “servizi essenziali” la disciplina in esame rimanda – integralmente - al punto 4) del codice di autoregolamentazione predisposto per i Magistrati ordinari professionali;
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5. che pertanto ai sensi del punto 5) del codice di autoregolamentazione dei magistrati onorari, che rinvia al punto 4) del codice dei magistrati ordinari, costituiscono “servizi essenziali, e vanno comunque assicurate le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella L. n. 742/1969 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:
a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti ed ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;
b) in materia penale l’astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall’art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione, (essa) maturi nei successivi 90 giorni;
c) in materia di sorveglianza l’astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell’esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;
d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l’efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;
e) debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti”;
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6. che la Commissione, con lettera prot. n. 764 del 24 gennaio 2003, ha inviato il testo del Codice di autoregolamentazione in parola, ai sensi dell’art. 13 lett. a) della l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti l. n. 281/1998), invitandole a fornire il parere di loro competenza entro il 10 febbraio 2003;
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7. che alla richiesta di parere di cui al punto che precede non è stata data risposta;
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CONSIDERATO
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1. che l’art. 1, comma 2 della l. n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla L. n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, “ limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2”, anche “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”;
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2. che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale o onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);
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3. che, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall’esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;
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4. che la deliberazione della Feder.M.O.T. di adottare un codice di autoregolamentazione conforme nella sostanza a quello predisposto dalla magistratura ordinaria riveste un significato che la Commissione ritiene apprezzabile ed in linea con quanto auspicato nel codice di autoregolamentazione della A.N.M. circa il raggiungimento di una disciplina comune alle diverse Magistrature, così da non creare disomogeneità tra le due categorie di magistrati, rispettivamente di carriera e onorari, in servizio presso i medesimi uffici giudiziari;
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5. che per quanto riguarda le prestazioni indispensabili da garantire nei casi di effettuazione dello sciopero si rileva che non tutte le attività garantite dal codice di autoregolamentazione dell’A.N.M. rientrano tra le funzioni dei giudici onorari di tribunale e che pertanto il predetto rinvio all’art. 4) del codice dell’A.N.M. deve intendersi riferito alle sole prestazioni riguardanti le funzioni concretamente svolte dalla categoria dei magistrati onorari;
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6. che l’insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell’esercizio del diritto dei magistrati di astenersi totalmente o parzialmente dalle proprie funzioni – norme già rammentate nelle premesse n. 3, 4, 5 - si può ritenere coerente e fedele all’ispirazione di fondo dei vari istituti disciplinati dalla citata legge n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000;
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VALUTA IDONEO
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il codice di autoregolamentazione delle astensioni dei Magistrati onorari di tribunale dalle proprie funzioni, elaborato dalla Federazione Magistrati Onorari di Tribunale, allegato al presente verbale;
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DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (Feder.M.O.T.), al Consiglio Nazionale Forense, all’Unione delle Camere Penali, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura;
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DISPONE INOLTRE
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ai sensi dell’art. 13 lett. l) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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IL PRESIDENTE
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Codi
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