COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
|
| |
Deliberazione: 03/69 Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP) (pos. 14779)
(Seduta del 16.4.2003)
|
| |
LA COMMISSIONE
|
| |
in merito al procedimento n. 14779 adotta la seguente delibera
|
| |
PREMESSO
|
| |
1. che in data 22 novembre 2002 la Federazione italiana per la casa (Federcasa) ha inviato copia del verbale di Accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP), sottoscritto tra Federcasa e FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, FESICA CONFSAL in data 7 novembre 2002 e relativo al personale non dirigenziale;
2. che nella predetta lettera la Federcasa ha precisato che tale accordo si applica al personale degli ex IACP trasformati in enti pubblici economici mediante leggi di riforma emanate dalle rispettive Regioni;
3. che tale personale costituisce una parte del personale di tutti gli ex IACP, e si aggiunge al personale degli Istituti non ancora trasformati in enti pubblici economici, cui si applica, invece, l’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002;
4. che la Federcasa ha inoltre precisato che tale accordo non presenta differenze significative rispetto all’accordo del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002;
5. che le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP) erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990;
6. che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, questa Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”;
7. che, in data 7 febbraio 2003, questa Commissione ha inviato il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
8. che in data 10 e 24 febbraio 2003 sono pervenuti i pareri favorevoli, rispettivamente dell’Unione nazionale consumatori e dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori – Adoc e non sono pervenuti pareri da altre organizzazioni degli utenti e dei consumatori, consultati dalla Commissione;
CONSIDERATO
1. che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero il predetto accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali e le prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (art. 1), le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 2), le modalità di effettuazione degli scioperi con particolare riferimento alla durata, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia, agli intervalli tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 3) e le procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 4);
2. che sussistono i presupposti per potere procedere ad una valutazione dell’accordo;
VALUTA IDONEO
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, l’Accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP), sottoscritto tra Federcasa e FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, FESICA CONFSAL in data 7 novembre 2002.
|
| |
DISPONE
|
| |
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del lavoro, al Ministro per la Funzione Pubblica, all’ARAN, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, FESICA CONFSAL.
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione dell’accordo citato in premessa e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
|
| |
IL PRESIDENTE
Antonio Martone
|