COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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Deliberazione: 03/168: Valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell’Associazione Magistrati Tributari (pos. 15161) (rel. Martone)
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(Seduta del 10.12.2003)
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LA COMMISSIONE
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nel procedimento pos. n. 15161, relativo alla valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell’Associazione Magistrati Tributari
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PREMESSO
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1. che con comunicazioni del 6 febbraio e del 14 aprile 2003 la Commissione invitava l’Associazione Magistrati Tributari alla predisposizione di una disciplina in materia di sciopero ed alla successiva trasmissione alla stessa Commissione per la prescritta valutazione di idoneità;
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2. che in data 25 luglio 2003 il Presidente dell’Associazione Magistrati Tributari comunicava alla Commissione di aver previsto l’inserimento all’ordine del giorno del Comitato Direttivo Centrale del 3 e 4 ottobre 2003 dell’approvazione di un codice di autoregolamentazione per i casi di astensione dall’attività giudiziaria dei magistrati tributari;
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3. che con nota del 23 ottobre 2003, sottoscritta dal suo Presidente, l’Associazione Magistrati Tributari ha trasmesso il codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell’Associazione Magistrati Tributari, approvato dal Comitato Direttivo Centrale in data 17 ottobre 2003;
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4 che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 28 ottobre 2003, prot. 12914, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge n. 30 luglio 1998 n. 281, di esprimere il loro parere sull’atto di autoregolamentazione;
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5. che successivamente a tale richiesta è pervenuto alla Commissione, in data 10 novembre 2003, il parere favorevole dell’Unione Nazionale Consumatori
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CONSIDERATO
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1. che l’art. 1, comma 2 della l. n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, “ limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2”, anche “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”;
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2. che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);
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3. che, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall’esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;
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4. che la disciplina approvata dal Comitato Direttivo Centrale della Associazione Magistrati Tributari si articola nei seguenti punti fondamentali:
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a) preavviso di “almeno 15 giorni prima dell’inizio” dell’astensione dalle funzioni giurisdizionali, “con indicazione della motivazione, della data e delle modalità di attuazione”, da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
b) durata massima della prima astensione di “tre giorni consecutivi non festivi” nonché di “sei giorni consecutivi non festivi” in caso di seconda e ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza, con la precisazione che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione “se non saranno trascorsi 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione”;
c) esclusione delle astensioni dall’attività giudiziaria “nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell’attività giudiziaria nel periodo feriale”;
d) termine per la revoca spontanea di “non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero” ovvero superamento di tale limite, ove la revoca avvenga per effetto del raggiungimento di un accordo “in sede di procedura di conciliazione o quando la revoca dello sciopero sia motivata da un intervento della Commissione di Garanzia”;
e) costituiscono “prestazioni indispensabili” e vanno comunque assicurate “le attività connesse ai provvedimenti propriamente cautelari;
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5. che inoltre, ai fini dello svolgimento delle procedure di raffreddamento, per quanto riguarda le Autorità destinatarie della facoltà di esperire il tentativo di conciliazione si rileva la competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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VALUTA IDONEO
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il codice di autoregolamentazione in esame, con i chiarimenti contenuti nei precedenti considerato;
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DISPONE
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la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all’Associazione Magistrati Tributari.
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DISPONE INOLTRE
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la pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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