cgds

COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 03/169: Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2 bis, l. n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000 per la categoria professionale dei farmacisti privati (pos. 8187 e 9573) (rel. Tiraboschi)

 


(Seduta del 17.12.2003)

 



 


FATTO: mancata formulazione del codice di autoregolamentazione per le farmacie private.
DELIBERAZIONE: regolamentazione provvisoria.
MOTIVAZIONE: provvisoria regolamentazione della Commissione ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), l.n. 146/90, come modificata dalla l. 83/2000.

 


LA COMMISSIONE

 


su proposta del Prof. Tiraboschi

 


PREMESSO che

 


1. con le delibere del 22. 12.1994, del 2.2.1995 del 5.10.1995 e 17.10.1996 la Commissione ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra primariamente fra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge, si veda l’art. 1, l. n. 146/90 come modificata dalla legge n.83/2000 in cui si individuano come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento del diritto alla persona, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla salute ed all’art. 1.2. lett. b) della medesima legge dove vengono esplicitamente richiamati i servizi volti all’approvvigionamento di beni di prima necessità, tra cui con ogni evidenza, i farmaci;

 


2. la Commissione con delibera del 17.9.1992, verb. n. 75 ha valutato idoneo l’accordo nazionale sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero stipulato tra la Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte Annonarie e Farmaceutiche (FIAMCLAF) e le OO.SS: Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILUCS-UIL il 31.3.1992 applicabile per le farmacie municipalizzate e che resta ancora da definire una regolamentazione dello sciopero per le farmacie private più volte auspicata dalla Commissione;

 


3. che con nota del 31 maggio 2000, prot. N.UL-EG/AP/3893, la Federfarma, in rappresentanza delle 16.391 farmacie private convenzionate per il servizio sanitario nazionale, ha richiesto una audizione per dotarsi di un proprio codice di autoregolamentazione effettivamente idoneo a salvaguardare il diritto degli associati a tutelare i propri interessi con il diritto della collettività alla salute, anche se aveva provveduto a inserire nella convenzione farmaceutica nazionale di cui al D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 una disciplina (ritenuta non esaustiva dalla stessa federfarma) contenente la regolamentazione dell’azione dei titolari di farmacie che si astengono dall’erogazione del servizio farmaceutico convenzionato;

 


4. in data 12 dicembre 2000 la FEDERFARMA si è limitata ad inviare in via riservata al Commissario delegato, dopo una audizione tenuta in Commissione in data 4 ottobre 2000 tesa a sollecitare la Federfarma a dotarsi di un codice di autoregolamentazione, una prima informale bozza del codice di autoregolamentazione per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, redatta in sede tecnica da sottoporre, si legge nella nota, all’esame degli organi deliberanti della Federfarma dopo le eventuali indicazioni della Commissione;

 


5. il Commissario delegato con lettera del 16 marzo 2001, prot. n. 2386, in relazione alla bozza di autoregolamentazione inviata dalla Federfarma, osservava che ai fini di una valutazione positiva dell’accordo si sarebbe dovuto tener conto quanto meno dei seguenti criteri:
a. necessità di indicare dettagliatamente la durata dell’astensione che non potrà essere superiore alle due giornate consecutive di chiusura, come è previsto nell’accordo nazionale valido per le farmacie comunali FIAMCLAF del 31 marzo 1992;
b. previsione di una durata non superiore a 15 giorni di astensione per la forma diretta di pagamento;
c. introduzione di una clausola in cui si specifica che non potranno essere proclamati scioperi in coincidenza con le astensioni dal lavoro delle farmacie comunali;
d. previsione dell’inclusione di tutti i farmaci c.d. salvavita nell’elenco dei farmaci da garantire in assistenza diretta;

 


6. con nota del 21 giugno 2001 prot. n. UE RB/CA 5630, la Federfarma in relazione alla richiesta di chiarimenti, avanzata in via informale dalla Commissione, sui cosiddetti farmaci salvavita ha osservato che il predetto termine “salva vita” attualmente non ha più un concreto significato. Ha precisato, inoltre, che la legge Finanziaria 2001 prevede che i farmaci erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale vengano inclusi in un unico elenco che sostanzialmente conterrà tutti i farmaci registrati in Italia che abbiano una importante rilevanza terapeutica. Si legge, inoltre, nella comunicazione che nel prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dal 1 luglio 2001 si troveranno i farmaci aggiornati prescrivibili per le terapie di forme morbose di grave pericolosità;

 


7. la Commissione, in considerazione di ciò, ha dato incarico ad un esperto di individuare i farmaci di cui bisogna ritenere essenziale l’erogazione in regime di convenzione;

 


8. in data 25 luglio 2002 la Commissione ha formulato una proposta ai sensi dell’art. 13, comma 1°, lett. a), l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 inviata alle parti;

 


9. in data 19 settembre 2002 la Commissione con nota prot. n11047 ha inviato alle associazioni degli utenti la proposta della Commissione per ottenere un parere , come previsto dall’art. 13, lett.a), l. n. 146/90, come modificato dalla legge n. 83/2000;

 


10. in data 19 settembre 2002 l’associazione degli utenti Adoc ha espresso parere favorevole sulla proposta;

 


11. in data 22 ottobre 2002 Federfarma nazionale ha inviato delle osservazioni sulla proposta della Commissione sostenendo, tra l’altro, che la materia dell’assistenza c.d. indiretta è già regolata dall’art. 16 del D.P.R., 8 luglio 1998, n. 371 e che le Regioni, seppure attivate da Federfarma, non si sono adoperate per definire l’elenco dei principi attivi di cui al primo comma del richiamato art. 16. Secondo Federfarma, inoltre, la regolamentazione dovrebbe coinvolgere le ASL e le Regioni , sostiene, inoltre, con riferimento all’elenco dei farmaci allegati alla proposta ,che esso si palesa del tutto incongruo, in quanto comprende anche farmaci non più in commercio (broncospasmine aerosol 20ml e del Tasmar blist 30 CPR Riv 100 mg) e si riferisce al 38,8 % della spesa nazionale e non al 30% come indicato nella proposta della Commissione ed ha richiesto, infine, una audizione alla Commissione medesima per approfondire alcune tematiche;

 


12. Federfarma nel corso dell’audizione tenuta in data 31 ottobre 2002 si è impegnata ad inviare una propria proposta di regolamentazione tenendo conto dei rilievi formulati dalla Commissione;

 


13. in data 13 novembre 2002 Federfarma ha inviato una propria proposta di regolamentazione della materia e che, nel medesimo giorno, la Commissione ha incaricato nuovamente un esperto di fornire un parere sull’elenco dei farmaci allegato alla proposta di codice di Federfarma;

 


14. che nella proposta di Federfarma l’ipotesi di azione collettiva di sospensione dalla erogazione dei farmaci dispensati in regime di rimborso a carico del SSN, qualora non sia effettuata per finalità di protesta o rivendicazione, ma si renda necessaria a fronte del gravissimo ritardo nei rimborsi da parte delle ASL nei confronti delle farmacie, è esclusa dall’osservanza delle disposizioni contenute nella loro proposta di codice di autoregolamentazione sullo sciopero e ad essa si applicano le norme contenute nel D.P.R. 8 luglio1998, n. 371. Federfarma ammette, l’azione collettiva di sospensione dalla erogazione dei farmaci dispensati in regime di rimborso a carico del SSN con conseguente richiesta agli utenti del pagamento dei farmaci, che dovranno essere rimborsati dalle ASL secondo le previsioni di legge. L’erogazione dei farmaci dispensati in regime di rimborso a carico del SSN, sarà garantita limitatamente ad una confezione per ricetta, mentre i presidi ospedalieri saranno tenuti ad erogare tutti i farmaci contenuti nell’allegato 2 del D. M. 22.12.2000 pubblicato nella G.U. del 10.1.2001. Riguardo alla durata della sospensione dell’erogazione dei farmaci dispensati in regime di rimborso a carico del SSN non potrà superare la durata di 40 giorni e per le farmacie non di turno la sospensione potrà protrarsi anche oltre. L’intervallo tra una astensione collettiva e la proclamazione della successiva è fissato da Federfarma in cinque giorni;

 


15. in data 23.12.2002 Federfarma nazionale ha richiesto una ulteriore audizione alla Commissione ;

 


16. nel corso dell’audizione del 21 gennaio 2003 i rappresentanti di Federfarma Nazionale hanno sostenuto che l’elenco dei farmaci allegato al loro codice risulta essere più aggiornato rispetto a quello allegato alla proposta della Commissione in quanto l’elenco di Federfarma si basa sulla tabella della Farmacopea Ufficiale XIa edizione, del settembre 2000. Circa l’art. 16 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 la Commissione ha sostenuto di nuovo che l’erogazione di sola morfina, metadone, antiepilettici ed ossigeno attivo, in caso di protesta nella forma dell’assistenza indiretta, non è accettabile in quanto occorre garantire un maggior numero di principi attivi per assicurare una vera tutela dell’utente in caso di astensione. L’audizione si è conclusa con l’impegno preso da Federfarma di inviare entro il 10 febbraio 2003 una modifica alla regolamentazione da loro precedentemente inviata in data 13 novembre 2002, che indichi, a rettifica e modifica di quanto stabilito nel quarto comma dell’art. 1, della loro proposta di codice, quali farmaci vadano erogati agli utenti anche in caso di astensione dalla forma diretta di erogazione del farmaco e quali fasce di cittadini ne debbano usufruire ;

 


17. in data 30 gennaio 2003 la Commissione ha inviato una lettera al Ministro della Salute, Prof. Sirchia, per avere delucidazioni ulteriori sull’elenco dei farmaci da considerare indispensabili e da erogare sempre in caso di astensione;

 


18. con nota del 5 febbraio 2003, prot. n. GS/dn/67/2003, il Ministro della Salute ha indicato alla Commissione che l’elenco dei farmaci da ritenersi indispensabili sono quello di fascia A contenuti nel Prontuario Terapeutico Farmaceutico Nazionale del 2003 che è stato dal medesimo fornito alla Commissione;

 


19. in data 7 febbraio 2003, Federfarma nazionale con nota prot. n. Ul-Egap/2713, ha inviato , nel rispetto di quanto concordato nell’audizione del 21 gennaio 2003 la modifica alla loro proposta di codice del 13 novembre 2002, in cui si fissa in 60 giorni la durata massima del ricorso all’assistenza farmaceutica in forma indiretta a fronte del grave ritardo dei pagamenti alle farmacie e si precisa che durante tale forma di astensione collettiva le farmacie garantiranno, limitatamente ad una confezione per ricetta, l’erogazione dei seguenti farmaci: a. farmaci contenenti i principi attivi inclusi nella tabella n.2. della F.U.; b.farmaci antitumorali ed antiblastici; c. farmaci con prezzo al pubblico superiore ad euro 150,00;

 


20. in data 11 febbraio 2003 l’esperto incaricato dalla Commissione di valutare la proposta di codice elaborato da Federfarma ha sostenuto che esso( con particolare riferimento all’art. 2, relativo alla erogazione dei farmaci) non trae origine da un criterio razionale e specifico e in definitiva tende a ridurre drasticamente il numero e l’entità economica dei farmaci comunque erogabili in caso di sciopero . In Particolare, osserva l’esperto, che i farmaci inclusi nella tabella n. 2 della F. U. XI edizione, entrata in vigore il 24 settembre 2002, cui federfarma fa riferimento per l’elenco dei farmaci da fornire , rispondono a criteri diversi rispetto a quanto stabilito nella proposta della Commissione e nell’elenco ad essa allegato, la quale si basa sulla individuazione di farmaci per patologie croniche, la cui sospensione anche a brevissimo termine in caso di agitazione delle farmacie potrebbe comportare un aggravamento immediato delle condizioni del paziente. Un criterio suggerito dall’esperto in caso si rendesse necessario operare una distinzione in termini di entità e numeri di farmaci da erogare in caso di sciopero, dovrebbe essere quello di operare sul cut-off del prezzo e non sui criteri e la tipologia dei farmaci;

 


21. in data 23 ottobre 2003 la Commissione ha sentito in audizione i rappresentanti di Federfarma i quali hanno richiesto una audizione per addivenire ad un codice di autoregolamentazione;

 


22.la Commissione in data 28 novembre 2003 ha inviato la bozza di provvisoria regolamentazione alle associazioni degli utenti ai sensi dell’art. 13, lett. a), l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 per l’acquisizione parere da parte delle predette associazioni;

 


23. in data 10 dicembre 2003 con nota prot. n. 44/03 LB l’associazione degli utenti Adoc ha espresso parere favorevole sulla provvisoria regolamentazione e in data 11 dicembre 2003 è pervenuto il parere favorevole sulla medesima da parte dell’associazione degli utenti Unione Nazionale Consumatori;

 


24.in data 10 dicembre 2003 , prot. n. 4722/a4SAN/CP6 è pervenuto il parere della Conferenza delle Regioni in merito alla provvisoria regolamentazione;

 


CONSIDERATO CHE

 


1. ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, le astensioni collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all’art.1. della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto delle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo art.1, e che a tal fine, la Commissione di Garanzia promuove l’adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art.1, della legge medesima;

 


2. in base agli artt.2, comma 2, della legge n. 83/2000 e 2 bis della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, qualora i predetti codici non siano stati ancora adottati decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 83/2000, la Commissione di Garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall’art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n.83/2000, delibera la provvisoria regolamentazione;

 


3. l’interruzione dell’assistenza farmaceutica da parte delle farmacie dovrà essere garantita, analogamente a quanto già avviene nel settore della sanità, conformemente ai servizi erogati nei giorni festivi, pertanto dovrà comunque essere garantita l’apertura delle farmacie di turno in conformità a quanto stabilito dall’Autorità locale;

 


4. la tipologia di protesta più ricorrente da parte delle farmacie private consiste nell’interruzione della distribuzione dei farmaci in regime di convenzione. Tale modalità di agitazione si manifesta essenzialmente a seguito dei cronici cospicui ritardi nel rimborso che l’Amministrazione regionale è tenuta a fare per i farmaci distribuiti in assistenza diretta dai farmacisti;

 


5. poiché la materia incide sui diritti fondamentali della persona come il diritto alla vita e alla salute necessita di una uniforme disciplina a livello nazionale;

 


6. in alcune Regioni le proteste dei farmacisti privati sono giustificate da abnormi ritardi nel rimborso da parte delle Regioni delle ingenti somme anticipate dai farmacisti per conto del S.S.N.;
7. la Commissione è pervenuta, su indicazione del Ministro della Salute prof. Sirchia e del Dott. Nello Martini, Direttore Generale valutazione medicinali e farmacovigilanza del Ministero della Salute, ad una elencazione di farmaci di fascia A contenuti nel prontuario farmaceutico nazionale del 2003;

 


8. i farmaci inclusi tra quelli garantiti sono stati selezionati secondo i seguenti criteri:
- sono stati previsti farmaci per patologie croniche la cui sospensione anche per brevissimo tempo può comportare un immediato aggravamento delle condizioni cliniche (es.: patologie cardiache, diabete, epilessia, dolore oncologico, asma bronchiale, les, asma severo, broncopneumopatia cronica ostruttiva, parkinson, ecc.);
- non sono stati invece considerati trattamenti sempre rilevanti ma di elevatissimo costo (es.: fattori di coagulazione, GSF, eritropoietina) che in caso di necessità possono essere messi a disposizione dei pazienti dagli ospedali;
- non sono stati parimenti inseriti tra i farmaci garantiti i farmaci neurolettici ed antidepressivi (in quanto gli stessi possono essere erogati dai Centri di salute mentale) ed i farmaci antiemetici ai pazienti oncologici (erogabili direttamente dai Day Hospital);
- le specialità medicinali effettivamente incluse nella lista dei farmaci garantiti per le cronicità sono stati inoltre selezionati secondo il loro costo, sicchè è stata prevista l’erogazione gratuita a tutti i cittadini per quelli che nel 2001 avevano un costo superiore a lire 50.000, mentre quelli con un costo superiore a lire 10.000 sono inseriti per la erogazione gratuita solo con riferimento alle categorie deboli (esenti ticket per reddito o per età ed esenti per le patologie croniche sopra riportate);
- i farmaci con costo al pubblico inferiore a lire 10.000 nel 2001 sono stati tutti esclusi dalla lista dei farmaci garantiti in assistenza diretta;
- riguardo agli antibiotici sono stati inclusi tutti gli antibiotici di base mentre sono stati esclusi quelli di specifico interesse ospedaliero Glicopetidici-Carbapenemici, che in caso di patologia infettiva acuta e grave il paziente può ricevere nel trattamento ospedaliero;
- sono state escluse dalla lista anche le cefalosporine, che rappresentano il 37% di tutta la spesa per antibiotici, in considerazione del costo elevato e della possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, peraltro i gruppi di antibiotici garantiti (tetracicline, penicilline, chinolonici, macrolidi, sulfamidici) offrono una risposta terapeutica esaustiva poste dalle patologie infettive di interesse extraospedaliero;

9. in caso di sciopero delle Farmacie convenzionate vengono distribuiti direttamente dagli Ospedali, o comunque dalle strutture pubbliche, secondo quanto indicato nell’allegato 2 del D.M. 22.12.2000, pubblicato nella G.U. del 10.1.2001, i medicinali per i quali, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di Centri specializzati, Università o delle Aziende sanitarie, individuati dalla Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

 


10.che la proposta di codice di federfarma nazionale del 13 novembre 2003 e le successive modifiche allo stesso, del 7 febbraio 2003, ampiamente illustrate nelle premesse, non si ritengono condivisibili in quanto la durata dell’astensione fissata in 60 giorni per il ricorso all’assistenza farmaceutica in forma indiretta appare troppo lungo e appare, altresì, insufficiente il richiamo ai farmaci contenenti i principi attivi inclusi nella tabella n. 2 della F. U.del 24 settembre 2002;

 


11. i criteri seguiti nella proposta della Commissione del 25 luglio 2002 appaiono, alla luce di tutti gli approfondimenti che si sono svolti in questi mesi, riassunti nel punto n. 8 del considerato, più adatti a garantire una tutela agli utenti in caso di astensione delle farmacie;

 


12. può tuttavia ritenersi condivisibile una limitata estensione del periodo temporale di astensione nel caso di ricorso all’assistenza farmaceutica in forma indiretta rispetto ai 15 giorni fissati nella proposta della Commissione;

 


FORMULA

 


La seguente provvisoria regolamentazione per il settore delle farmacie private – FEDERFARMA -, ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. a), e 2 bis l. n.146/90, come modificati dalla legge n.83/2000.

 


Art. 1
(Prestazioni Indispensabili)

 


1.Si considerano indispensabili ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona le attività di erogazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A tal fine le parti assicurano l’apertura ed il normale funzionamento delle farmacie di turno in conformità a quanto stabilito dai relativi provvedimenti locali.

 


2. Al fine di garantire un livello di assistenza farmaceutica compatibile con le finalità di cui all’art.1, comma 2, l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, l’astensione collettiva potrà realizzarsi anche nella forma della richiesta diretta del pagamento dei farmaci inclusi nei prontuari terapeutici agli assistiti; in questo caso sarà garantito il normale servizio da parte delle farmacie che erogheranno il medicinale a fronte del pagamento di cui sopra.

 


3. In assenza di un accordo tra Regioni, Asl, Farmacie private valutato idoneo dalla Commissione, ai sensi della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, ai fini del contemperamento del diritto di sciopero dei farmacisti e del diritto alla salute del cittadino utente, dovrà, in ogni caso essere garantita dalle farmacie private l’assistenza diretta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, limitatamente ad una confezione per ricetta, dei medicinali di cui all’art. 2 che segue.

 


4. La disposizione di cui al comma che precede trova applicazione a condizione che la Regione effettui il relativo rimborso entro e non oltre mesi sei dalla scadenza del termine per il rimborso dei farmaci che debbono essere comunque erogati ai sensi del successivo art.2. In caso di inadempimento della Regione alla suddetta condizione, le farmacie potranno sospendere, con esclusione dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, l’assistenza diretta anche per i medicinali di cui all’art. 2 sino all’adempimento delle Regioni medesime tenuto conto che le ASL sono tenute a rimborsare tempestivamente l’utente del servizio. In quest’ultimo caso le farmacie saranno tenute all’erogazione dei farmaci di fascia A di cui all’art. 16 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 e successive modifiche, limitatamente all’ossigeno terapeutico, morfina, metadone ed antipilettici.

 


5. Qualora la Regione non effettui il rimborso di cui al precedente comma 4 entro i sei mesi in esso previsti, le associazioni di farmacisti interessate potranno comunicare alla Commissione l’ulteriore ritardo delle Regioni medesime. La Commissione valuterà se ricorrono gli estremi per possibili interventi nell’ambito dei propri poteri.

 


6. Le specialità farmaceutiche relative alla cura di gravi malattie che sono erogabili dai presidi ospedalieri non sono ricomprese nei criteri di cui all’art. 2.

 


Art. 2
(Erogazione dei Farmaci)

 


1. I farmaci che debbono comunque essere erogati gratuitamente a tutti i cittadini sono quelli indicati nell’allegato 1), la cui singola confezione ha un costo superiore a € 25,8.

 


2. I farmaci che debbono comunque essere erogati gratuitamente solo alle fasce deboli (esenti ticket per reddito e per età, esenti per particolari patologie croniche) sono quelli indicati nell’allegato 1), la cui singola confezione ha un costo superiore a € 5,16.

 


3. La predette elencazione dei farmaci, comunque contenuta nel prontuario farmaceutico nazionale del 2003, sarà soggetta a periodici aggiornamenti come disposto dalla Direzione Generale competente presso il Ministero della Salute e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

 


Art. 3
(Preavviso e durata)

 


1.In caso di astensione collettiva dovrà essere rispettato un termine legale minimo di preavviso non inferiore a 10 giorni.

 


2. L’ astensione collettiva all’inizio di ogni vertenza non potrà superare la durata di una giornata; quelli successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare le 48 ore. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative non superiore alle 8.

 


3.L’astensione della forma diretta di pagamento non potrà superare la durata di 35 giorni

 


Art. 4
(Intervallo e revoca )

 


1. Tra una astensione collettiva e la proclamazione della successiva dovrà essere assicurato un intervallo minimo di almeno sette giorni.

 


2. La revoca dell’astensione collettiva deve essere comunicata agli organi di stampa ed all’utenza almeno 48 ore prima della data dell’astensione collettiva. Il predetto termine può essere ridotto solo in presenza di una giustificata ragione.

 


Art. 5
(Minimi di servizio)

 


Le attività di dispensa dei farmaci di cui all’art.1 saranno garantite con il normale organico delle farmacie.

 


Art. 6
(Esclusione delle azioni di lotta)

 


L’astensione collettiva non sarà proclamata nei seguenti periodi:
1. dal 20 dicembre al 6 gennaio;
2. nella settimana che precede e quella che segue le festività pasquali;
3. dal 10 al 20 agosto;
4. nei cinque giorni che precedono e che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali ;
5. nelle giornate di festività locali;
6. in caso di coincidenza con le astensioni delle farmacie municipalizzate;
7. le astensioni collettive di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità, dichiarati dalle autorità competenti, tali da richiedere immediatamente la ripresa immediata del servizio;

 


Allegato 1FARMACI DA EROGARE IN CASO DI SCIOPERO DELLE FARMACIE CONVENZIONATE

CATEGORIE TERAPEUTICHE

PRINCIPI ATTIVI


A10A – INSULINE
Insulina ad Azione Intermedia
Insulina ad Azione Lenta
Insulina ad Azione Rapida
Insulina Aspartato
Insulina Lispro
Insuline ad Azione Intermedia e ad Azione Rapida in Associazione

B01AB -EPARINE NON FRAZIONATE
Eparina Calcica
Eparina Sodica
 


B01AC – ANTIPIASTRINICI
Ticlopidina

 


C01B – ANTIARITMICI
Amiodarone
Chinidina
Disopiramide
Flecainide
Mexiletina
Propafenone
C01D – ANTIANGINOSI
Isososrbite DinitratoISosorbide Mononitrato
Nitroglicerina
Pentaeritritile Tetranitrato

 


C02 - ANTIADRENERGICI CENTRALI
Clonidina
Doxazosin
Terazosina
Urapidil

 


C03 – DIURETICI
Butizide + Potassio Canrenoato
Canrenone
Etozolina
Furosemide
Furosemide + Spironolattone
Indapamide
Metolazone
Piretanide
Potassio Canrenoato

 


C07A - BETABLOCCANTI NON IN ASSOCIAZIONE
Acebutololo
Atenololo
Betaxololo
Bisoprololo
Carvedilolo
Celiprololo
Indenololo
Labetalolo
Metoprololo
Nadololo
Nebivololo
Propranololo
Sotalolo
Timololo

 


C08 - CALCIO ANTAGONISTI
Amlodipina
Diltiazem
Felodipina
Gallopamile
Isradipina
Lacidipina
Lercanidipina
Manidipina
Nicardipina
Nifedipina
Nisoldipina
Nitrendipina
Verapamile

C09AA - ACE-INIBITORI NON IN ASSOCIAZIONE
Benazeprile
Captoprile
Cilazaprile
Del aprile
Enalaprile
Fosinoprile
Lisinoprile
Moexiprile
Perindoprile
Quinaprile
Ramiprile
Spiraprile
Trandolaprile
Zofenoprile

 


C09CA - SARTANI NON IN ASSOCIAZIONE
Candesartan Cilexetil
Eprosartan
Irbesartan
Losartan
Telmisartan
Valsartan

 


H02 - CORTICOSTEROIDI SISTEMICI
Betametasone
Fluocortolone
Idrocortisone
Metilprednisolone
Triamcinolone Acetonide

 


H03 - TIROIDEI E ANTIROIDEI
Tiamazolo

 


J01A - TETRACICLINE
Minociclina

 


J01C - PENICILLINE
Amoxicillina
Amoxicillina + Acido Clavulanico
Ampicillina
Ampicillina + Sulbactam
Bacampicillina
Flucloxacillina
Piperacillina
Piperacillina + Tazobactam
Ticarcillina + Acido Clavulanico

 


J01F - MACROLIDI E LINCOSAMIDI
Azitromicina
Claritromicina
Clindamicina
Eritromicina Etilsuccinato
Fluritromicina
Josamicina
Lincomicina
Midecamicina
Miocamicina
Rokitamicina
Roxitromicina
Spiramicina

 


J01G - AMINOGLICOSIDI
Amikacina
Netilmicina
Tobramicina

J01M - CHINOLONICI
Acido Nalidixico
Acido Pipemidico
Acido Piromidico
Cinoxacina
Ciprofloxacina
Enoxacina
Levofloxacina
Lomefloxacina
Moxifloxacina
Norfloxacina
Ofloxacina
Pefloxacina
Rufloxacina

L - ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULATORI

Aminoglutetimide
Anastrozolo
Bicalutamide
Busulfano
Ciclofosfamide
Ciclosporina
Clorambucile
Estramustina
Exemestane
Flutamide
Formestano
Idarubicina
Idroxicarbamide
Letrozolo
Medrossiprogesterone
Megestrolo
Melfalan
Mercaptopurina
Metotrexato
Procarbazina
Tamoxifene
Tegafur
Tioguanina
Toremifene
Tretinoina
 


N02A - ANALGESICI OPPIACEI
Buprenorfina
Morfina Cloridrato
Morfina Solfato

N03 - ANTIEPILETTICI
Carbamazepina
Etosuccimide
Felbamato
Gabapentina
Lamotrigina
Levetiracetam
Tiagabina
Topiramato
Valproato di Magnesio
Valproato di Sodio
Valpromide
Vigabatrin

N04 – ANTIPARKINSON
Apomorfina Cloridrato
Biperidene
Bornaprina
Bromocriptina
Levodopa
Levodopa + Benserazide
Levodopa + Carbidopa
Lisuride
Pergolide
Pramipexolo
Ropinirolo
Tolcapone

 


R03 – ANTIASMATICI
Acido Cromoglicico
Aminofillina
Bamifillina
Beclometasone
Budesonide
Clenbuterolo
Fenoterolo
Flunisolide
Fluticasone
Formoterolo
Ipratropio Bromuro
Nedocromil
Ossitropio Bromuro
Procaterolo
Reproterolo
Salbutamolo
Salmeterolo
Teofillina
Terbutalina

 


AVVERTE

 


che la provvisoria regolamentazione è vincolante ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000;

 


che come previsto dalla legge n. 146/90, come modificata dalla legge n.83/2000, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella provvisoria regolamentazione ed in ogni altro caso di violazione dell’art.2 comma 3 della legge medesima si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 4, comma 4 della stessa legge. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall’art. 4, comma ter della stessa legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000;

 


DISPONE

 


la notifica alla Federfarma Nazionale, nonché la trasmissione della presente delibera ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri,al Ministero della Salute.

Stampa Chiudi



30 Jul 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato