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. COMMISSIONE DI GARANZIA

PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


Deliberazione: 01/101 Adeguamento accordo prestazioni indispensabili nel settore del trasporto ferroviario. Giudizio di idoneità e proposta di regolamentazione provvisoria (pos. 9624)
(Seduta del 13.9.2001)

 


LA COMMISSIONE

 


in relazione all’adeguamento dell’accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto ferroviario (gestito in origine dalle Ferrovie dello Stato SpA), secondo quanto previsto dalla legge 146/1990 (così come innovata dalla legge 83/2000) su proposta dei proff. Cella e Pinelli adotta all’unanimità la seguente delibera

 


PREMESSO

 


1. che con delibera adottata nella seduta del 1.2.2001 la Commissione aveva manifestato alle parti l’esigenza di aggiornamento (secondo quanto previsto dalla l. 83/2000) dell’accordo sulle prestazioni indispensabili vigente nel settore, pur ancora apprezzabile nella maggioranza dei suoi contenuti e nel suo impianto di fondo;

 


2. che tale esigenza si manifestava specialmente in ordine alla previsione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, delle regole sulla rarefazione oggettiva, nonché in ordine alle modalità di attuazione degli scioperi festivi senza prestazioni;

 


3. che con la citata delibera la Commissione aveva dato formalmente avvio alle procedure preliminari alla formulazione di una eventuale regolamentazione provvisoria, secondo quanto previsto dall’art. 13 l. a) del testo innovato della l. 146/90, procedendo alle audizioni delle parti sindacali e datoriali;

 


4. che tali audizioni si sono tenute nei giorni 7.2.2001 (in due sedute, la prima per Filt, Fit, Uilt, Sma, Ugl, la seconda per Ucs, Fast, Fltu, Cisas, Orsa, Fed.Int.Sind.Aut.Sett.Trasp.) e 8.2.2001 (per FS SpA e Agens);

 


5. che nel corso di tali audizioni sono emerse alcune disponibilità delle parti ad aggiornare l’accordo ma anche le resistenze di parte sindacale (sia pure con diversi accenti) a rivedere le modalità di ricorso agli scioperi festivi senza prestazioni;

 


6. che in data 2.3.2001 presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione in occasione della sottoscrizione di un patto sui processi di ristrutturazione nel settore ferroviario, le parti (FS SpA e organizzazioni sindacali) “sottoscrivono l’adeguamento dell’accordo sui servizi minimi legge 146/90 nel rispetto della legge 83/2000”. Adeguamento che si traduce in una dichiarazione di intenti allegata al patto, che prevede il completamento dell’accordo sulle procedure di raffreddamento (entro il 31.3.2000), e una disciplina modificata delle modalità di sciopero festivo (da limitare alle occasioni del rinnovo del CCNL per il settore ferroviario e dell’accordo aziendale di secondo livello per il gruppo FS) comprendente “una più adeguata collocazione temporale dell’astensione dal lavoro di durata pari a 24 ore, tenendo conto delle esigenze di mobilità nelle ore pre-serali del giorno festivo”;

 


7. che in data 18.4.2001 le parti (FS SpA e Agens, Filt, Fit, Uilt, Sma, Ugl) sottoscrivono l’accordo sulle “procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive”, di cui viene data notizia alla Commissione da parte delle OO.SS. con lettera in data 18.4.2001 (nella quale si conferma il proseguimento del confronto in merito a una più adeguata collocazione temporale dello sciopero festivo) e da parte di FS SpA con lettera in data 14.5.2001, nella quale si informa della convocazione di un incontro con le parti sindacali per il 18.5.2000 per trattare in merito allo sciopero festivo, preannunciando l’invio non appena possibile del testo completo dell’accordo di adeguamento da sottoporre alla valutazione di idoneità della Commissione;

 


8. che con lettera in data 12.6.2001 FS SpA ha informato la Commissione della convocazione per il 20.6.2001 di un incontro fra le parti per un “chiarimento conclusivo” in ordine all’adeguamento dell’accordo sulle prestazioni indispensabili nel settore ferroviario;

 


9. che con lettera in data 21.6.2001 FS SpA ha comunicato alla Commissione che il confronto in oggetto “non ha consentito di individuare una soluzione condivisa rispetto alle questioni dello sciopero festivo e della rarefazione oggettiva”, non avendo trovato consenso “nessuna delle tre ipotesi proposte e illustrate dalla azienda”;

 


10. che con successiva lettera in data 4.7.2001 FS SpA trasmetteva alla Commissione copia delle suddette tre ipotesi in materia di sciopero festivo proposte alle organizzazioni sindacali: la prima riguardante un arco temporale di 24 ore con inizio dalle 14 (o dalle 13) del giorno prefestivo; la seconda costruita attorno alla trasformazione in sostanziale sciopero virtuale” della prestazione lavorativa compresa fra le ore 13 e le ore 21 del giorno festivo; la terza comprendente un elenco di treni da garantire comunque anche durante lo sciopero festivo;

 


11. che, infine, con lettera in data 8.8.2001 FS SpA, nel mentre ricorda il mancato raggiungimento dell’accordo in tema di rarefazione oggettiva e di sciopero festivo, rilevando il mancato presentarsi di ulteriori elementi di novità, prospetta alla Commissione l’esigenza di predisposizione di una regolamentazione provvisoria;

 


CONSIDERATO

 


1. che l’accordo in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione sottoscritto fra le parti in data 18.4.2001, e che si allega alla presente delibera, risponde alle esigenze di cui all’art. 2 c.2 della l.146/1990 (così come innovata dalla l. 83/2000);

 


VALUTA IDONEO

 


ai sensi dell’art. 13 c.1 lettera a) della legge 146/1990 (rinnovata dalla l. 83/2000) l’accordo intervenuto fra le parti del 18.4.2000 in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione;

 


CONSIDERATO

 


1. altresì che l’accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle regole di effettuazione degli scioperi nel settore del trasporto ferroviario sottoscritto il 23.11.1999 e valutato idoneo con delibera della Commissione in data 3.2.2000, può essere confermato nel suo insieme idoneo ai fini di contemperamento dei diritti degli utenti con il diritto di sciopero, sia pure con opportuni adeguamenti imposti dalle innovazioni della legge 83/2000 e suggeriti da più di diciotto mesi di applicazione in una intensa stagione conflittuale;

 


2. che, in tema di rarefazione oggettiva, la regola prevista al punto 3.3.5 dell’accordo del 23.11.1999, così come interpretato al punto 2 del dispositivo della delibera della Commissione del 3.2.2000, può ancora, con qualche lieve modifica, ritenersi rispondente alle esigenze di cui allo stesso art. 2 c.2 della l. 146/1990 rinnovata;

 


3. che in tema di scioperi festivi senza prestazioni (di cui al punto 4.2.4 dell’accordo del 23.11.1999) l’esperienza soprattutto del 2001 ha mostrato come non sia stato in alcun modo confermato il presupposto di eccezionalità di questa modalità di azione conflittuale, del quale la Commissione aveva tenuto conto nella formulazione del giudizio di idoneità del 3.2.2000, in relazione al grave pregiudizio per gli utenti;

 


4. che, nelle modalità attualmente vigenti, una forma di sciopero senza significative prestazioni minime, non pare sia adeguata allo scopo del contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti fondamentali degli utenti, imposto dalla legge 146/1990 rinnovata;

 


5. che la Commissione ha ripetutamente segnalato il venire meno del suddetto presupposto di eccezionalità, oltre che nella delibera del 1.2.2000, nelle delibere di segnalazione al Ministro del 15.3.2001 e del 5.4.2001, nonché nella più recente delibera di invito del 12.7.2001;

 


FORMULA

 


la seguente proposta, ai sensi dell’art. 13, lett. a). l. n. 83/2000, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto, in tema di intervalli soggettivi e oggettivi, ai punti 3.3.4 e 3.3.5 e di quanto disposto, in materia di scioperi festivi, al punto 4.2.4 dell’accordo del 23.11.1999, così come interpretato dalla delibera del 3.2.2000), fermi restando per gli altri aspetti i contenuti del richiamato accordo:

 


3.3.4 L’intervallo fra una azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate da uno stesso soggetto dovrà essere di almeno tre giorni (ai sensi dell’art. 2 c. 2 della legge 146/1990, rinnovata dalla legge 83/2000). Di conseguenza l’intervallo fra successive azioni di sciopero proclamate dallo stesso soggetto non potrà essere comunque inferiore a tredici giorni, fermo restando quanto previsto al punto 3.2.1.

 


3.3.5 Al fine di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama; di conseguenza tra due azioni di sciopero, incidenti sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a undici giorni. Gli scioperi di livello locale o regionale che, per la loro collocazione, sono idonei a vulnerare il sistema ferroviario nel suo insieme, vanno considerati anche per la loro influenza sul bacino di utenza nazionale, salvo che ne sia esplicitamente prevista la limitazione al solo traffico locale o regionale.

 


4.2.4 Nel caso di sciopero generale nazionale proclamato a sostegno del rinnovo del CCNL per le attività ferroviarie, ovvero di vertenze di natura contrattuale relative all’insieme dei dipendenti del gruppo FS, sempre che lo sciopero:
- sia effettuato con una frequenza non superiore a una volta all’anno (indipendentemente dai soggetti proclamanti, dall’oggetto e dalla natura della vertenza);
- ottenga in merito alla sua proclamazione il consenso preventivo referendario di una percentuale non inferiore alla metà più uno dei lavoratori dell’intero settore o del gruppo;
- si svolga in giorno festivo;
- si svolga nel rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio del diritto di sciopero e di tutte le disposizioni del presente accordo;
- non abbia durata eccedente alle 24 ore, con inizio alle ore 13.00 del giorno prefestivo;
- si svolga al di fuori dei periodi di franchigia considerati nel presente accordo;
- abbia un preavviso di 20 giorni.
Le prestazioni da assicurare si limitano nel condurre i treni in corso di viaggio a destino, o in subordine, alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi di conforto per i viaggiatori, nell’ambito di 60 minuti dall’inizio dello sciopero secondo quanto previsto al punto 4.2.2.a. Ove ciò non fosse possibile i treni verranno soppressi all’origine.
Le organizzazioni sindacali sono invitate a predisporre un regolamento atto a assicurare un funzionamento corretto della consultazione referendaria.
Le FS SpA sono invitate a predisporre le opportune misure (da concordare con le organizzazioni sindacali) atte a evitare doppie ritenute retributive per parte del personale che opera in turni rotativi articolati e in turni alternati.

 


INVITA

 


le parti e le associazione degli utenti a pronunciarsi sulla suddetta proposta entro quindici giorni dal ricevimento della presente delibera;

 


DISPONE

 


la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Agens, alla Confindustria e alle principali organizzazioni di rappresentanza degli utenti, nonché la notifica alle Ferrovie dello Stato SpA ed alle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Sma-Consal, Ugl, Ucs, Fast-Confal, Fltu-Cub, Cisas-Fisast, Orsa, Fed.Int.Sind.Aut.SettTrasp.

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03 Sep 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato